Decreto legislativo - 07/09/2005 - n. 209 - Assicurazioni private
OGGETTO: Codice delle assicurazioni private.
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 163)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di unità, continuità e completezza dell'ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione - legge di semplificazione per il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione per il 2001, ed in particolare l'articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di assicurazioni private, così come modificato dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull'intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1;
c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;
d) attività riassicurativa:
1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;
2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341;
e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche , la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;
f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;
g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;
g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP o EIOPA": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
2) "ABE o EBA": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
3) "AESFEM o ESMA": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;
g-ter) autorità di vigilanza sul gruppo: l'autorità di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
l-bis) collegio delle autorità di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo;
l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attività di distribuzione assicurativa;
l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento;
m-ter) consulenza: l'attività consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
n. 1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione;
n-bis) distribuzione di probabilità prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilità di realizzazione;
n-ter) «ECAI» o «agenzia esterna di valutazione del merito di credito»: un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento;
n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati;
n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attività, direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285;
q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacità interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la revisione interna e la funzione attuariale;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;
r-bis) gruppo: un gruppo
1) composto da una società partecipante o controllante, dalle sue società controllate o da altre entità in cui la società partecipante o controllante o le sue società controllate detengono una partecipazione, nonché da società legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero
2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che può includere anche mutue assicuratrici o altre società di tipo mutualistico, a condizione che:
2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e
2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate;
s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;
bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
cc) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio, un ente finanziario o una società strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013;
2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013;
4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis);
cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa;
cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione riassicurativa;
cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) l'attività professionale principale di tale persona fisica o giuridica è diversa dalla distribuzione assicurativa;
2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio;
3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilità civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attività professionale principale;
dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui è succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
gg) ABROGATA
hh) ABROGATA
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;
ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;
ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;
ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296;
mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di una società, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale società;
mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) ABROGATA
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato.
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2;
ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include:
1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita);
2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità;
3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi;
4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE;
5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso;
vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato;
vv-bis.2) rischio di liquidità: il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza;
vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;
vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche;
vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;
vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilità finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi;
vv-bis.7) società controllante: una società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.8) società controllata: una società sulla quale è esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
vv-bis.9) società partecipante: la società che detiene una partecipazione;
vv-bis.10) società partecipata: la società in cui è detenuta una partecipazione;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;
vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che:
1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e
2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;
ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
4-bis) nel caso in cui un veicolo è spedito da uno Stato membro ad un altro, a seconda della scelta della persona responsabile della copertura della responsabilità civile, lo Stato membro di immatricolazione o, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione;
4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.
ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario è una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se è una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui è situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale è gestita l'attività principale;
ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L' IVASS, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
iii.1) vendita a distanza: qualunque modalità di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi;
iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei rischi ad un terzo;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;
qqq) unità da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;
rrr) veicolo:
1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:
1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h; o 1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1-bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.
Art. 2
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.
2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);
11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);
12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);
13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.
4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, "Infortuni e malattia";
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, "Assicurazioni auto";
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, "Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, "Assicurazioni aeronautiche";
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, "Incendio ed altri danni ai beni";
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, "Responsabilità civile";
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, "Credito e cauzione";
h) per tutti i rami, "Tutti i rami danni".
5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L'IVASS adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.
Capo II
VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA
Art. 3
Finalità della vigilanza
1. Scopo principale della vigilanza è l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. A tal fine l'IVASS persegue la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché, unitamente alla Consob, ciascuna secondo le rispettive competenze, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. Altro obiettivo della vigilanza, ma subordinato al precedente, è la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.
Art. 3-bis
Principi generali della vigilanza
1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico fondato sul rischio ed include la verifica continua del corretto esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione e dell'osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.
2. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un'opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.
3. I requisiti stabiliti nel presente codice sono applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
4. L'IVASS, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto della convergenza degli strumenti di vigilanza e delle pratiche di vigilanza dell'Unione europea.
5. Ai fini del comma 4 l'IVASS partecipa alle attività dell'AEAP e si conforma ai suoi orientamenti e raccomandazioni, fornendo adeguata motivazione ove ritenga di non conformarsi.
Art. 4
Ministro delle attività produttive
1. Il Ministro dello sviluppo economico adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5
Autorità di vigilanza
1. L'IVASS svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice.
1-bis. L'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
1-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, l'IVASS, nell'espletamento delle sue funzioni, prende in considerazione il potenziale impatto delle sue decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari dell'Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, l'IVASS tiene conto dei potenziali effetti prociclici derivanti dai suoi interventi.
2. L'IVASS adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L'IVASS effettua le attività necessarie per promuovere un appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche ed economiche e la raccolta di elementi per l'elaborazione delle linee di politica assicurativa.
4. ABROGATO
5. L'ordinamento dell'IVASS è disciplinato dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, e dall'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile necessari ai fini dell'esercizio imparziale ed efficace delle funzioni di vigilanza sul settore assicurativo
5-bis. L'IVASS, nell'ambito della propria autonomia, garantisce comunque il rispetto dei principi di contenimento dei costi di cui al Capo I del Titolo I del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 6
Destinatari della vigilanza
1. L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in conformità alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai profili assicurativi e riassicurativi ,fermi restando i poteri nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione per le attività esternalizzate;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e di ogni altro operatore del mercato assicurativo.
Art. 7
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori hanno facoltà di proporre reclamo all'IVASS, per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e degli intermediari secondo la procedura prevista con regolamento.
Art. 8
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'IVASS esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente codice.
Art. 9
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente codice sono emanati nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5.
3. L'IVASS stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L'IVASS disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'IVASS determina i casi di necessità ed urgenza o i motivi di riservatezza per cui è consentito derogare ai principi sanciti nel presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione dell'IVASS possono essere applicate dall'Istituto anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate dall'IVASS in via generale sono rese pubbliche secondo le modalità previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'IVASS sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'IVASS nel suo bollettino entro il mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente codice sono pubblicati, a cura del Ministero dello sviluppo economico, in un'unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel corso dell'anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano intervenute modifiche di quelli già emanati.
Art. 9-bis
Trasparenza e responsabilità dell'attività di vigilanza
1. L'IVASS svolge la propria attività in modo trasparente e responsabile. Nel perseguimento di tali principi, fatto salvo il rispetto della riservatezza, pubblica sul sito internet ed aggiorna periodicamente le seguenti informazioni:
a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, delle raccomandazioni e degli orientamenti generali in materia assicurativa e riassicurativa, ed ogni altro provvedimento rilevante di carattere generale relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza;
b) i criteri generali e i metodi di vigilanza, inclusi gli strumenti utilizzati nell'ambito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies;
c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali relativi all'applicazione della regolamentazione prudenziale;
d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla direttiva n. 2009/138/CE;
e) gli obiettivi della vigilanza e le principali funzioni e attività svolte dall'IVASS.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono pubblicate in modo tale da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza degli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di un formato comune definito a livello comunitario.
Capo III
Segreto d'ufficio e collaborazione con altre autorità e altri soggetti
Art. 10
Segreto d'ufficio
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'IVASS in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell'IVASS, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al presidente dell'IVASS tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio.
3. I dipendenti dell'IVASS, i consulenti, i revisori e gli esperti dei quali l'Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico. Tutte le notizie, informazioni, dati ricevuti da questi soggetti nell'esercizio delle loro funzioni non possono essere divulgati ad alcuna persona o autorità se non in forma sommaria o aggregata in modo che non si possano individuare le singole imprese di assicurazione o di riassicurazione.
4. La disposizione di cui al comma 3 non osta a che l'IVASS collabori, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l'IVASS al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Non può essere reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non può essere altresì opposto nei confronti del Ministro dello sviluppo economico e nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.
6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dall'IVASS, in conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.
7. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.
L'IVASS adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'IVASS provenienti da Autorità di vigilanza di altri Stati membri possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi solo con il consenso dell'autorità che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.
7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'IVASS può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.
9. L'IVASS può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi ai soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorità di Stati terzi lo scambio di informazioni avviene con le modalità di cui al comma 7.
Art. 10-bis
Utilizzo delle informazioni riservate
1. L'IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 10, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:
a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all'attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all'osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;
b) irrogazione delle sanzioni;
c) difesa nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell'IVASS.
Art. 10-ter
Scambio di informazioni con altre Autorità dell'Unione europea
1. L'IVASS, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea collabora anche mediante scambio di informazioni con:
a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;
b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.
2. Nelle situazioni di emergenza, ivi incluse quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'IVASS comunica immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.
3. Le informazioni ricevute dall'IVASS ai sensi dei commi 1 e 2 sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite dal presente Capo.
Capo III-bis
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedura di segnalazione
Art. 10-quater
Sistemi interni di segnalazione delle violazioni
1. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio, adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività assicurativa e distributiva svolta.
2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:
a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità amministrativa o giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) la protezione adeguata del personale dei soggetti di cui al comma 1 e, ove possibile, di altre persone che riferiscono di violazioni commesse all'interno degli stessi almeno contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniquo;
c) un canale specifico, indipendente ed autonomo per la segnalazione.
3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione avuto riguardo all'età del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli intermediari assicurativi e riassicurativi, inclusi gli intermediari assicurativi a titolo accessorio osservano le disposizioni di attuazione del presente articolo emanate dall'IVASS.
Art. 10-quinquies
Procedura di segnalazione di violazioni
1. L'IVASS:
a) riceve segnalazioni da parte del personale dei soggetti di cui all'articolo 10-quater, comma 1, riguardanti violazioni delle norme del presente codice, nonché di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili;
b) stabilisce condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;
c) si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
TITOLO II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11
Attività assicurativa
1. L'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita e nei rami danni, come classificati all'articolo 2, è riservato alle imprese di assicurazione.
2. L'impresa di assicurazione limita l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3. L'impresa è tenuta ad una gestione separata per ciascuna delle due attività secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
4. L'impresa di assicurazione può inoltre svolgere le operazioni connesse o strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa. Sono inoltre consentite le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
Art. 12
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
2. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività assicurativa.
Capo II
IMPRESE AVENTI SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 13
Autorizzazione
1. L'IVASS alle condizioni previste dall'articolo 14 autorizza, con provvedimento da pubblicare nel bollettino, l'impresa che intende esercitare l'attività nei rami vita oppure nei rami danni ovvero, congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più rami vita o danni e copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce, a meno che l'impresa non chieda che sia limitata ad una parte soltanto di esse.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonché per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.
Art. 14
Requisiti e procedura
1. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea e la forma di Società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) l'impresa detenga i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), pari ad un importo non inferiore a:
1) 2.500.000 euro per le imprese di assicurazione danni, comprese le imprese di assicurazione captive, salva l'ipotesi in cui sia coperta la totalità o parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'articolo 2, comma 3, nel qual caso l'importo è elevato a 3.700.000 euro;
2) 3.700.000 euro per le imprese di assicurazione vita, comprese le imprese di assicurazione captive;
3) 6.200.000 euro, ovvero la somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2), per le imprese che esercitano congiuntamente i rami vita e danni di cui all'articolo 13, comma 1.
c-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui all'articolo 45-bis;
c-ter) l'impresa dimostri che sarà in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività conforme alle indicazioni fornite all'articolo 14-bis, commi 1 e 2;
e) i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
e-bis) l'impresa dimostri che sarà in grado di conformarsi al sistema di governo societario di cui al Titolo III, Capo I;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all'interno dell'impresa siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.
1-bis. L'impresa di assicurazione che intende ottenere l'autorizzazione ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia di cui all'articolo 2, comma 3, è tenuta a dimostrare, altresì, che:
a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo per le imprese di assicurazione danni secondo quanto stabilito dal comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.
2. L'IVASS nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 13.
4. L'IVASS, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione, inclusi l'aggiornamento degli importi previsti per il rilascio dell'autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.
5-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni autorizzazione rilasciata ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto, con l'indicazione:
a) dei rami e dei rischi per i quali l'impresa è autorizzata;
b) dell'eventuale abilitazione ad operare negli altri Stati membri in stabilimento o in libera prestazione di servizi.
Art. 14-bis
Programma di attività
1. Il programma di attività di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), contiene informazioni supportate da idonea documentazione riguardanti:
a) la natura dei rischi o delle obbligazioni che l'impresa si propone di garantire;
b) se l'impresa intende assumere rischi in riassicurazione, il tipo di accordi che intende concludere con le imprese cedenti;
c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;
d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo;
e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e dell'organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell'articolo 2, comma 3, i mezzi di cui l'impresa di assicurazione dispone per fornire l'assistenza promessa.
2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, per i primi tre esercizi sociali:
a) le previsioni di bilancio;
b) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale di Solvibilità, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
c) le previsioni del futuro Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione IV, sulla base delle probabili previsioni di bilancio di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;
d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale Minimo, di cui al Titolo III, Capo III e Capo IV-bis, Sezione IV, e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I;
e) per quanto riguarda l'assicurazione danni, in aggiunta:
1) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
2) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
f) per quanto riguarda l'assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.
2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito.
Art. 15
Estensione ad altri rami
1. L'impresa già autorizzata all'esercizio di uno o più rami vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'IVASS. Si applica l'articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa dà prova di disporre di fondi propri di base ammissibili per un importo minimo pari a quello previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera c), per l'esercizio dei nuovi rami, di possedere attivi a copertura delle riserve tecniche e di essere in regola con le disposizioni relative al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis ed al Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis.
Qualora per l'esercizio dei nuovi rami sia prescritto un minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-ter più elevato di quello posseduto, l'impresa deve altresì dimostrare di disporre di tale minimo assoluto.
2-bis. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione, l'impresa deve altresì presentare un nuovo programma di attività conforme all'articolo 14-bis.
2-ter. Fatto salvo il comma 2, l'impresa che esercita i rami vita e che intende estendere l'attività ai rami 1 e 2, ovvero l'impresa che esercita i rami danni 1 e 2 indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, e che intende estendere l'attività ai rischi dell'assicurazione vita, per ottenere l'estensione dell'autorizzazione dà prova di disporre di attivi a copertura delle riserve tecniche e dei fondi propri di base ammissibili necessari per coprire l'importo cumulato del minimo assoluto del Requisito Patrimoniale Minimo previsto dall'articolo 47-ter, comma 1, lettera d), numero 3), e si impegna a coprire in prospettiva i Requisiti Patrimoniali Minimi Nozionali di cui all'articolo 348, comma 2-ter.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 13, comma 2, intenda estendere l'esercizio ad altre attività o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata.
4. L'IVASS determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami.
5. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale è data pronta comunicazione all'impresa medesima.
6. Il provvedimento di estensione è comunicato all'AEAP in conformità all'articolo 14, comma 5-bis.
Art. 16
Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.
2. L'impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di attività recante, in particolare, l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. L'impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità dello Stato membro di stabilimento, nonché di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità secondo quanto previsto nell'articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dalla carica ai sensi dell'articolo 76, comma 2, e l'obbligo per l'impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria.
Art. 17
Procedura per l'accesso in regime di stabilimento
1. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'articolo 16, ove non rilevi l'esistenza degli impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale l'impresa intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che l'impresa , per l'insieme delle sue attività, copre il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo calcolati in conformità agli articoli 45-bis e 47-ter.
2. L'IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato, ovvero quando il rappresentante generale non possieda i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui all'articolo 76.
3. L'IVASS informa prontamente l'impresa dell'avvenuta comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai sensi del comma 2.
4. L'impresa non può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività prima di aver ricevuto una comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato membro nel quale intende stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto dall'IVASS la comunicazione di cui all'articolo 16. L'IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni altra comunicazione, che sia ricevuta dalla autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e che pervenga entro il medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 16, deve informarne l'IVASS e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'IVASS, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l'invio della comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare l'autorità competente dello Stato membro interessato. L'IVASS trasmette prontamente all'impresa ogni eventuale comunicazione che pervenga dall'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18
Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
1. L'impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.
2. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le altre informazioni indicate dall'IVASS.
Art. 19
Procedura per l'accesso in regime di prestazione di servizi
1. L'IVASS, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 18, trasmette all'autorità di vigilanza dello Stato membro, nel quale l'impresa si propone di operare in regime di libertà di prestazione di servizi, le necessarie informazioni stabilite dall'IVASS con regolamento e contestualmente ne dà notizia all'impresa interessata.
2. L'IVASS respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare dell'adeguatezza del sistema di governo societario o della stabilità della situazione finanziaria dell'impresa, anche tenuto conto del programma di attività presentato. In tale caso l'IVASS adotta provvedimento motivato, che trasmette all'impresa interessata entro il termine indicato al comma 1.
3. L'impresa può dare inizio all'attività dal momento in cui riceve dall'IVASS l'avviso dell'avvenuta trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della comunicazione effettuata, applica la procedura prevista dall'articolo 17, comma 5.
Art. 20
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di previdenza sociale
1. L'impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario, deve richiedere all'IVASS le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorità di vigilanza degli Stati interessati. L'IVASS effettua prontamente la relativa comunicazione all'impresa richiedente.
Art. 21
Attività svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L'impresa, qualora intenda operare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.
2. L'impresa può iniziare l'attività a decorrere dal momento in cui l'IVASS comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal comma 1. L'impresa informa preventivamente l'IVASS di ogni modifica della comunicazione effettuata.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto alle disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia, nonché agli articoli 23, comma 1-bis, e 26.
Art. 22
Attività in uno Stato terzo
1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne dà preventiva comunicazione all'IVASS.
2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo III
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
Art. 23
Attività in regime di stabilimento
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
1-bis. È considerato esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'IVASS indica all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attività.
4. L'impresa di cui al comma 1 può insediare la sede secondaria e dare inizio all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. L'impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorità competente dello Stato membro interessato.
Art. 24
Attività in regime di prestazione di servizi
1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L'impresa di cui al comma 1 può iniziare l'attività dal momento in cui l'IVASS attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all'IVASS, attraverso l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. ABROGATO.
Art. 25
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunitaria, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti.
Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
Art. 27
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L'impresa di assicurazione comunitaria non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Capo IV
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 28
Attività in regime di stabilimento
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami danni, è preventivamente autorizzata dall'IVASS con provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione è efficace limitatamente al territorio nazionale, salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa, qualora nello Stato di origine eserciti congiuntamente i rami vita e i rami danni, può essere autorizzata ad esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che richieda l'autorizzazione all'esercizio dei rami vita e dei rami infortuni e malattia.
4. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 23, comma 2, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 76.
5. L'IVASS determina, con regolamento, gli altri requisiti per il rilascio dell'autorizzazione iniziale, ivi compreso l'obbligo di presentare un programma di attività, nonché il possesso nel territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale alla metà degli importi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) e con il deposito a titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad almeno un quarto dell'importo minimo. Si applica l'articolo 14, commi 2, 3 e 4.
6. Con il regolamento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati i procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e malattia e di diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 15.
7. L'autorizzazione non può essere altresì rilasciata quando non sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.
Art. 29
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. È vietato all'impresa di un Paese terzo l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività nei rami vita o nei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in un altro Stato membro.
3. È fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di concludere contratti con imprese che svolgono l'attività in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. È altresì vietata qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
TITOLO III
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Sezione I
Responsabilità del consiglio di amministrazione
Art. 29-bis
Responsabilità del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione dell'impresa ha la responsabilità ultima dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili.
Sezione II
Sistema di governo societario
Art. 30
Sistema di governo societario dell'impresa
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario , ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione, che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.
2. Il sistema di governo societario di cui al comma 1 comprende almeno:
a) l'istituzione di un'adeguata e trasparente struttura organizzativa, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità delle funzioni e degli organi dell'impresa;
b) l'organizzazione di un efficace sistema di trasmissione delle informazioni;
c) il possesso da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e di coloro che svolgono funzioni fondamentali dei requisiti di cui all'articolo 76;
d) la predisposizione di meccanismi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo;
e) l'istituzione della funzione di revisione interna, della funzione di verifica della conformità, della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Tali funzioni sono fondamentali e di conseguenza sono considerate funzioni essenziali o importanti.
3. Il sistema di governo societario è sottoposto ad una revisione interna periodica almeno annuale.
4. L'impresa adotta misure ragionevoli idonee a garantire la continuità e la regolarità dell'attività esercitata, inclusa l'elaborazione di piani di emergenza. A tal fine, l'impresa utilizza sistemi, risorse e procedure interne adeguati e proporzionati e, in particolare, istituisce e gestisce sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.
5. L'impresa adotta politiche scritte con riferimento quanto meno al sistema di gestione dei rischi, al sistema di controllo interno, alla revisione interna e, ove rilevante, all'esternalizzazione, nonché una politica per l'adeguatezza nel continuo delle informazioni fornite al supervisore ai sensi dell'articolo 47-quater e per le informazioni contenute nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui agli articoli 47-septies, 47-octies e 47-novies e garantisce che ad esse sia data attuazione.
6. Le politiche di cui al comma 5 sono approvate preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione riesamina le politiche almeno una volta l'anno in concomitanza con la revisione di cui al comma 3 e, in ogni caso, apporta le modifiche necessarie in caso di variazioni significative del sistema di governo societario.
7. L'IVASS detta con regolamento disposizioni di dettaglio in materia di sistema di governo societario di cui alla presente Sezione.
Art. 30-bis
Sistema di gestione dei rischi
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di gestione dei rischi che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessari per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato, ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta, nonché le interdipendenze tra i rischi.
2. Il sistema di gestione dei rischi è efficace e correttamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa, tenendo in adeguata considerazione il ruolo dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa o altre funzioni fondamentali.
3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi da includere nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, comma 5, nonché i rischi che sono integralmente o parzialmente esclusi da tale calcolo. Per le finalità di cui al comma 1, il sistema considera almeno le seguenti aree:
a) sottoscrizione e costituzione di riserve tecniche;
b) gestione integrata delle attività e delle passività (asset-liability management);
c) investimenti, in particolare strumenti finanziari derivati e impegni simili;
d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
e) gestione dei rischi operativi;
f) riassicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio.
4. La politica scritta sul sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30, comma 5, comprende le politiche sulle aree di cui alle lettere da
a) ad f) del comma 3.
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, predispone un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.
6. Per quanto riguarda la gestione integrata delle attività e passività l'impresa valuta regolarmente:
a) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-quater;
b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b), e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;
2) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;
3) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità;
c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies:
1) la sensitività delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti a carico dei fondi propri ammissibili di una vendita forzata di attivi;
2) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.
7. L'impresa presenta le valutazioni di cui al comma 6, lettere a), b) e c), ogni anno all'IVASS nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 47-quater. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, l'impresa presenta anche un elenco di misure da applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
8. Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, la politica scritta sulla gestione dei rischi, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.
9. Con riferimento al rischio di investimento, l'impresa osserva le disposizioni degli articoli 35-bis, 37-ter, 38 e 41.
10. L'impresa istituisce una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi.
11. L'impresa quando utilizza rating creditizi esterni può rivolgersi esclusivamente ad un'ECAI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter). L'impresa, tuttavia, non si affida esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un'entità o di uno strumento finanziario.
12. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle agenzie di rating del credito, l'impresa, quando utilizza rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, verifica l'idoneità dei rating esterni nel quadro della propria gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.
13. L'IVASS può fornire con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7, indicazioni sulle procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni di cui al comma 12.
14. Nel caso in cui l'impresa utilizzi un modello interno completo o parziale, approvato conformemente agli articoli 46-bis e 46-ter, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti ulteriori compiti:
a) costruire e applicare il modello interno;
b) testare e validare il modello interno;
c) documentare il modello interno e le eventuali modifiche successivamente apportate;
d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche sull'analisi effettuata;
e) informare il consiglio di amministrazione sui risultati del funzionamento del modello interno, formulando proposte in merito alle aree suscettibili di miglioramento ed aggiornando tale organo sulle misure adottate al fine di porre rimedio alle carenze riscontrate in precedenza.
Art. 30-ter
Valutazione interna del rischio e della solvibilità
1. Nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.
2. La valutazione di cui al comma 1 riguarda almeno:
a) il fabbisogno di solvibilità globale dell'impresa, tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell'impresa;
b) l'osservanza su base continuativa dei requisiti patrimoniali previsti dal Titolo III, Capo IV-bis, e dei requisiti in materia di riserve tecniche previsti dal Titolo III, Capo II;
c) la misura in cui il profilo di rischio dell'impresa si discosta dalle ipotesi sottostanti al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-ter, commi 3 e 4, calcolato con la formula standard conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione II, o con un modello interno completo o parziale conformemente al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), l'impresa adotta processi proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, idonei a consentire la corretta individuazione e la valutazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta nel breve e nel lungo termine. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione.
4. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 36-septies, o le misure transitorie di cui agli articoli 344-novies e 344-decies, valuta la conformità con i requisiti di capitale di cui al comma 2, lettera b), sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), se è utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione interna del rischio nella misura del rischio e calibrazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
6. L'impresa esegue la valutazione interna del rischio e della solvibilità almeno una volta all'anno e, in ogni caso, immediatamente dopo il verificarsi di qualsiasi variazione significativa del suo profilo di rischio.
7. L'impresa comunica all'IVASS i risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità nell'ambito dell'informativa da fornire ai sensi dell'articolo 47-quater.
8. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non è finalizzata al calcolo del requisito patrimoniale. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è soggetto ad adeguamento solo sulla base di quanto disposto dagli articoli 47-sexies, 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettera b), 216-septies, 217-quater.
Art. 30-quater
Sistema di controllo interno
1. L'impresa si dota di un efficace sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno comprende almeno la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili, l'organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell'impresa, nonché l'istituzione della funzione di verifica della conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure aziendali.
3. La funzione di verifica della conformità svolge l'attività di consulenza al consiglio di amministrazione sull'osservanza delle norme legislative, regolamentari e delle norme europee direttamente applicabili, effettua la valutazione del possibile impatto sulle attività dell'impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità.
Art. 30-quinquies
Funzione di revisione interna
1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.
2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.
3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione.
Art. 30-sexies
Funzione attuariale
1. L'impresa istituisce una efficace funzione attuariale. La funzione attuariale:
a) coordina il calcolo delle riserve tecniche;
b) garantisce l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati, nonché delle ipotesi su cui si basa il calcolo delle riserve tecniche;
c) valuta la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
d) confronta le migliori stime con i dati desunti dall'esperienza;
e) informa il consiglio di amministrazione sull'affidabilità e sull'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
f) supervisiona il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all'articolo 36-duodecies;
g) formula un parere sulla politica di sottoscrizione globale;
h) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione;
i) contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis, in particolare con riferimento alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al Titolo III, Capo IV-bis, e alla valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui all'articolo 30-ter.
2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di:
a) conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, adeguate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;
b) comprovata esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini dell'espletamento dell'incarico.
Art. 30-septies
Esternalizzazione
1. L'impresa che esternalizza funzioni o attività relative all'attività assicurativa o riassicurativa conserva la piena responsabilità dell'osservanza degli obblighi ad essa imposti da norme legislative, regolamentari e dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. L'impresa che esternalizza funzioni o attività essenziali o importanti garantisce che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:
a) arrecare un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governo societario dell'impresa;
b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;
c) compromettere la capacità dell'IVASS di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sull'impresa;
d) compromettere la capacità dell'impresa di fornire un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti, agli assicurati e agli aventi diritto ad una prestazione assicurativa.
3. L'impresa informa tempestivamente l'IVASS prima dell'esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti nonché di significativi sviluppi successivi in relazione all'esternalizzazione di tali funzioni o compiti.
4. L'IVASS con regolamento stabilisce i termini e le condizioni per l'esternalizzazione delle funzioni o delle attività, di cui ai commi 2 e 3.
5. L'impresa che esternalizza una funzione o un'attività di assicurazione o di riassicurazione adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il fornitore del servizio cooperi con l'IVASS in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata;
b) l'impresa, i revisori e l'IVASS abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;
c) l'IVASS abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso.
Art. 30-octies
Requisiti organizzativi dell'impresa che esercita il ramo assistenza
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalità del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate dall'IVASS con regolamento.
Art. 30-novies
Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle tariffe
1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a) l'impresa, per ciascuna nuova tariffa, opera valutazioni dei rischi assicurabili, delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi, della redditività attesa e dell'equilibrio tariffario atteso. Dette valutazioni formano oggetto di una relazione tecnica da conservare presso l'impresa.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione tecnica, di cui al comma 1, è trasmessa, su richiesta, alla società di revisione, all'organo di controllo e all'IVASS.
4. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a talune tipologie tariffarie e stabilire altri obblighi di trasmissione del documento.
Art. 30-decies
Requisiti di Governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti
1. Fermi restando gli obblighi di cui al Titolo IX e agli articoli 185, 185-bis e 185-ter, le imprese di assicurazione e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai clienti, elaborano e attuano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti, in conformità alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. Il processo di approvazione di cui al comma 1 è proporzionato e adeguato alla natura dei prodotti assicurativi ed è sottoposto a regolare revisione.
3. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'IVASS, su richiesta, la documentazione relativa al processo di approvazione del prodotto.
4. Il processo di approvazione di cui al comma 1 individua per ciascun prodotto un mercato di riferimento e le categorie di clienti ai quali il prodotto non può essere distribuito, garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato di riferimento siano stati analizzati e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta ogni ragionevole misura per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato.
5. I soggetti di cui al comma 1 comprendono e riesaminano regolarmente i prodotti assicurativi che commercializzano o distribuiscono, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato. Il riesame è finalizzato a valutare se il prodotto continui ad essere coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.
6. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni rilevanti sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il relativo mercato di riferimento individuato.
7. L'IVASS, sentita la Consob, adotta le disposizioni attuative del presente articolo in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, ai sensi ed in coerenza con quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163.
Art. 31
ABROGATO
Art. 32
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nell'articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa, sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all'impresa, mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve tecniche necessarie. A tal fine può essere presa in considerazione la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, ma non possono essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non derivano dai premi pagati e dai relativi rendimenti, in modo da non ledere la solvibilità sul lungo termine.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 33, nonché delle regole applicative dei principi attuariali riconosciute dall'IVASS con regolamento.
3. ABROGATO.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse estranee ai premi ed ai relativi proventi, l'IVASS può vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno provocato la situazione di squilibrio.
5. È consentito l'impiego di formule tariffarie a premio naturale a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
6. L'impresa comunica all'IVASS gli elementi essenziali delle basi tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche di ciascuna tariffa.
Art. 33
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. ABROGATO.
2. ABROGATO.
3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.
4. ABROGATO.
5. ABROGATO.
5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.
6. ABROGATO.
Art. 34
ABROGATO.
Art. 35
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti
1. Nella formazione delle tariffe nei rami responsabilità civile veicoli e natanti l'impresa calcola distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, l'impresa può fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall'impresa, questa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall'impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall'impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel comma 2.
Art. 35-bis
Strumenti del sistema di gestione dei rischi sulle riserve tecniche
1. In applicazione dell'articolo 30-bis, comma 3, lettera a), l'impresa annualmente redige una relazione sulle riserve tecniche costituite alla chiusura dell'esercizio, in cui viene data evidenza anche delle valutazioni, dei procedimenti e dei controlli operati nonché delle ipotesi di calcolo utilizzate.
2. Ai fini del comma 1, l'impresa applica il principio di cui all'articolo 30-ter, comma 3.
3. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa almeno alla società di revisione e all'organo di controllo e, su richiesta, all'IVASS.
4. La relazione di cui al comma 1 è conservata presso l'impresa per almeno cinque anni dalla data di redazione.
5. L'IVASS, nel rispetto delle disposizioni della presente Sezione, può disciplinare con regolamento i contenuti della relazione di cui al comma 1, anche in relazione a singole linee di attività e gli obblighi di trasmissione del documento.
Art. 35-ter
Strumenti del sistema di gestione dei rischi nei rami della responsabilità civile veicoli a motore e natanti
1. L'impresa nello svolgimento delle attività individuate alla presente Sezione fa specifico riferimento ai rischi dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti, in particolare avuto riguardo ai rischi di tariffazione e di riservazione.
2. L'IVASS può disciplinare con regolamento gli strumenti di sistema di gestione dei rischi di cui al comma 1 da adottarsi da parte delle imprese che esercitano le attività dei rami responsabilità civile veicoli a motore e natanti nel territorio della Repubblica.
Capo I-bis
Principi generali per la valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza sulla solvibilità
Art. 35-quater
Valutazione degli attivi e delle passività
1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passività nel rispetto delle seguenti modalità:
a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passività, all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
2. Ai fini della valutazione delle passività di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito.
Capo II
CALCOLO DELLE RISERVE TECNICHE
Art. 36
ABROGATO.
Art. 36-bis
Disposizioni generali in materia di riserve tecniche
1. L'impresa costituisce riserve tecniche sufficienti a far fronte ad ogni impegno assicurativo e riassicurativo derivante dai contratti di assicurazione o riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento.
2. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente all'importo attuale che l'impresa medesima dovrebbe pagare se dovesse trasferire immediatamente i propri impegni assicurativi e riassicurativi ad un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Per il calcolo delle riserve tecniche l'impresa utilizza in modo coerente con le valutazioni di mercato le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione.
4. L'impresa calcola le riserve tecniche in modo prudente, affidabile ed obiettivo.
5. L'impresa calcola le riserve tecniche ai sensi degli articoli da 36-ter a 36-undecies, dell'articolo 36-duodecies, commi 1 e 2, e delle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea nel rispetto dei principi di cui ai commi 2, 3, e 4 e tenuto conto dei principi di cui all'articolo 35-quater, commi 1 e 2.
Art. 36-ter
Calcolo delle riserve tecniche
1. L'impresa detiene riserve tecniche per un valore corrispondente alla somma della migliore stima e del margine di rischio di cui ai commi da 2 a 6.
2. La migliore stima corrisponde al valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri. Tale valore corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro, sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.
3. L'impresa calcola la migliore stima sulla base di informazioni aggiornate e attendibili nonché su ipotesi realistiche, utilizzando metodi attuariali e statistici che siano adeguati, applicabili e pertinenti.
4. Nel calcolo della migliore stima l'impresa utilizza la proiezione dei flussi di cassa che tiene conto dei flussi di cassa in entrata e in uscita necessari per regolare gli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
5. L'impresa calcola la migliore stima al lordo, senza la deduzione degli importi, da calcolare separatamente, recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, ai sensi dell'articolo 36-undecies.
6. L'impresa calcola il margine di rischio in modo tale da garantire che il valore delle riserve tecniche equivalga all'importo di cui l'impresa medesima dovrebbe disporre per assumere e onorare gli impegni assicurativi e riassicurativi.
7. L'impresa valuta separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
8. Quando i flussi di cassa futuri connessi con gli impegni assicurativi o riassicurativi possono essere riprodotti in modo attendibile, facendo ricorso a strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato attendibile, l'impresa determina il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In tal caso l'impresa non è tenuta a calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.
9. Nei casi di cui al comma 7, l'impresa calcola il margine di rischio determinando il costo per la costituzione di fondi propri ammissibili per un importo pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi per la loro intera durata.
10. Nella determinazione del costo della costituzione di fondi propri ammissibili per l'importo di cui al comma 9, ogni impresa utilizza lo stesso tasso del costo del capitale. Tale tasso è sottoposto a revisione periodica.
11. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al pertinente tasso d'interesse privo di rischio in cui un'impresa incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili, determinato ai sensi del Capo II-bis, del presente Titolo e delle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea, pari al Requisito Patrimoniale di Solvibilità necessario per far fronte agli impegni assicurativi o riassicurativi per la loro intera durata.
Art. 36-quater
Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio
1. La pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-ter, comma 2, fa riferimento ed è coerente con le informazioni derivanti da strumenti finanziari pertinenti.
2. Ai fini della determinazione della struttura per scadenza, di cui al comma 1, rileva anche la scadenza degli strumenti finanziari pertinenti.
3. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari sono idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi, la struttura di cui al comma 1 è determinata tenendo conto degli strumenti finanziari pertinenti stessi.
4. Per le scadenze per cui i mercati degli strumenti finanziari pertinenti o di titoli obbligazionari non sono idonei ai sensi del comma 3, la struttura dei tassi di cui al comma 1 è determinata per estrapolazione.
5. La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine (tassi forward), convergenti gradualmente verso un tasso a termine finale atteso («tasso forward finale» - Ultimate Forward Rate), definiti a partire da uno o un insieme di tassi forward relativi alle scadenze più lunghe per le quali gli strumenti finanziari pertinenti o i titoli obbligazionari possono essere osservati in mercati idonei ai sensi del comma 3.
Art. 36-quinquies
Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
1. L'impresa può applicare un aggiustamento di congruità («matching adjustment») alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione vita, e di contratti di rendita derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione danni, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. L'applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS, che la rilascia laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'impresa dispone di un portafoglio di attivi, formato da titoli obbligazionari e altri attivi con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa dedicato alla copertura della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione e lo detiene per tutta la durata degli impegni, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario mantenere la replicazione dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;
b) il portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il relativo portafoglio di attivi dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa. Il portafoglio di attivi dedicato non può essere usato a copertura di perdite derivanti da altre attività dell'impresa;
c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attivi dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa attesi del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione nella medesima valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa o riassicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;
d) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;
e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;
f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, la migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non aumenta più del 5 per cento, sotto una ipotesi di stress del rischio di mortalità calibrato secondo le disposizioni di cui all'articolo 45-ter, commi da 2 a 6;
g) i contratti sottostanti al portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello degli attivi, valutati in conformità all'articolo 35-quater destinati alla copertura degli impegni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;
h) i flussi di cassa del portafoglio di attivi dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti degli attivi stessi né da terzi;
i) ai fini del presente comma gli impegni di assicurazione o di riassicurazione derivanti da un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivisi in diverse parti in sede di composizione del portafoglio degli impegni di assicurazione o riassicurazione.
3. Nonostante quanto disposto al comma 2, lettera h), l'impresa può fare ricorso ad attivi caratterizzati da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che essi replichino flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione anch'essi dipendenti dall'inflazione.
4. L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un attivo in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attivi caratterizzati da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attivo stesso al portafoglio dedicato in virtù di quanto disposto al comma 2, lettera h).
5. L'impresa che applica l'aggiustamento di congruità a un portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione non può più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso.
6. Laddove un'impresa che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate ai commi da 2 a 4, essa ne informa immediatamente l'IVASS e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni.
7. Qualora l'impresa non sia in grado di ripristinare la conformità, di cui al comma 6, entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutti i suoi impegni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.
8. L'aggiustamento di congruità non si applica agli impegni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 344-novies.
Art. 36-sexies
Calcolo dell'aggiustamento di congruità
1. L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-quinquies si calcola per le singole valute in base ai seguenti principi:
a) l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:
1) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio degli attivi dedicato, valutato ai sensi dell'articolo 35-quater;
2) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio degli impegni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;
b) l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread "fondamentale" che riflette i rischi mantenuti dall'impresa;
c) nonostante la lettera a), lo spread "fondamentale" deve essere incrementato, laddove necessario, per evitare che l'aggiustamento di congruità per gli attivi con merito di credito inferiore alla categoria "investimento" (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per gli attivi della stessa classe e della medesima durata caratterizzati da un merito di credito di categoria "investimento";
d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle relative specifiche misure di attuazione adottate dalla Commissione europea.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), lo spread "fondamentale" è:
a) pari alla somma di:
1) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa agli attivi;
2) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento degli attivi;
b) per le esposizioni verso gli Stati membri e verso le banche centrali, pari ad almeno il 30 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari;
c) per gli attivi diversi dalle esposizioni di cui alla lettera b), pari ad almeno il 35 per cento della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio degli attivi di uguale durata relativa (duration), merito di credito e classe osservati sui mercati finanziari.
3. La probabilità di inadempimento di cui al comma 2, lettera a), numero 1), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per il singolo attivo in rapporto alla durata relativa (duration), al merito di credito e alla classe di quest'ultimo.
4. Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento, di cui al comma 3, lo spread "fondamentale" è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread sul tasso di interesse privo di rischio di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 36-septies
Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
1. L'impresa può applicare un aggiustamento per la volatilità (volatility adjustment) alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, commi da 2 a 5, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36-octies.
2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, di cui al comma 1, si basa sullo spread tra il tasso di interesse ottenibile dagli attivi inclusi in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.
3. Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo degli attivi denominati nella valuta in questione che l'impresa pone a copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione denominati nella medesima valuta.
4. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 per cento dello spread valutario (currency spread) corretto per il rischio.
5. Lo spread valutario corretto per il rischio, di cui al comma 4, è calcolato come differenza tra lo spread di cui al comma 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi agli attivi.
6. L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse privi di rischio o della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione, di cui all'articolo 36-quater, comma 3.
7. L'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sui tassi di interesse privi di rischio di cui al comma 6.
8. Per ciascun paese interessato, l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui ai commi da 4 a 7, da applicare alla valuta del paese prima dell'applicazione del fattore del 65 per cento, è aumentato della differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio.
9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.
10. L'impresa applica l'aggiustamento per la volatilità maggiorata al calcolo della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione.
11. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla valuta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo degli attivi in cui ha investito l'impresa ai fini della copertura della migliore stima degli impegni di assicurazione e di riassicurazione legati a contratti commercializzati nel mercato nazionale in questione e denominati nella sua valuta.
12. L'impresa non applica l'aggiustamento per la volatilità in relazione agli impegni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima degli impegni stessi comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-quinquies.
13. In deroga all'articolo 45-ter, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.
Art. 36-octies
Informazioni tecniche
1. Le informazioni tecniche prodotte dall'EIOPA in conformità alle disposizioni comunitarie costituite da:
a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 36-ter, comma 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;
b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attivo di uno spread "fondamentale" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 36-sexies, comma 1, lettera b);
c) l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 36-septies, comma 1, per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato; laddove adottate dalla Commissione europea, in conformità alle disposizioni comunitarie, sono utilizzate dall'impresa in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 36-ter, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 36-sexies e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 36-septies.
2. Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al comma 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione della Commissione europea in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, l'impresa, ai fini del calcolo della migliore stima, non applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.
Art. 36-novies
Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
1. Nel calcolo delle riserve tecniche l'impresa, oltre a quanto disposto dall'articolo 36-ter, segmenta gli impegni assicurativi e riassicurativi in gruppi di rischi omogenei ed almeno per linee di attività, tenendo conto:
a) di tutte le spese che sosterrà per far fronte agli impegni assicurativi e riassicurativi;
b) dell'inflazione, inclusa quella relativa alle spese e ai sinistri;
c) di ogni pagamento ai contraenti, agli assicurati, ai beneficiari e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, incluse le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale previsti dall'impresa a prescindere dalla sussistenza di garanzie contrattuali, salvo che tali pagamenti non siano ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies.
Art. 36-decies
Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa nel calcolo delle riserve tecniche tiene conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali previste nei contratti di assicurazione e riassicurazione.
2. Le ipotesi dell'impresa sulla probabilità dell'esercizio da parte dei contraenti delle opzioni contrattuali, ivi incluse le ipotesi di riduzione e di estinzione anticipata, compresi i riscatti, dei contratti di assicurazione e riassicurazione, sono realistiche e basate su informazioni attuali ed attendibili.
3. Le ipotesi di cui al comma 2 tengono conto esplicitamente o implicitamente dell'impatto delle future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie sull'esercizio delle opzioni contrattuali di cui al medesimo comma 2.
Art. 36-undecies
Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
1. L'impresa calcola l'ammontare degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo in conformità degli articoli da 36-bis a 36-decies.
2. Nel calcolo di cui al comma 1, l'impresa tiene conto del periodo temporale intercorrente tra i recuperi dei crediti e i pagamenti diretti.
3. L'impresa, per tenere conto delle perdite attese a causa dell'inadempimento della controparte, rettifica il risultato del calcolo di cui al comma 1 sulla base della valutazione della probabilità di inadempimento di controparte e della perdita media per inadempimento (loss given default).
Art. 36-duodecies
Qualità dei dati
1. L'impresa si dota di procedure e processi interni per garantire l'appropriatezza, la completezza e l'accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.
2. Nel caso in cui l'impresa, al ricorrere di specifiche circostanze, non disponga di sufficienti dati di adeguata qualità per l'applicazione di un metodo attuariale attendibile ad un gruppo o ad un sottogruppo dei propri impegni assicurativi e riassicurativi o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, può utilizzare per il calcolo della migliore stima adeguate approssimazioni, inclusi metodi caso per caso.
3. L'impresa si dota di processi e procedure idonei a garantire che le migliori stime e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime siano periodicamente confrontate con i dati tratti dall'esperienza.
4. Qualora dal confronto di cui al comma 3 emerga uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall'esperienza ed il calcolo delle migliori stime, l'impresa effettua gli appropriati aggiustamenti ai metodi attuariali utilizzati o alle ipotesi elaborate o ad entrambi.
Art. 36-terdecies
Adeguatezza delle riserve tecniche
1. L'IVASS può richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l'applicabilità e la pertinenza dei metodi utilizzati nonché l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.
2. L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, può richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli.
Art. 37
ABROGATO.
Art. 37-bis
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, in coerenza con le disposizioni del presente Titolo e con le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
2. ABROGATO.
Capo II-bis
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Art. 37-ter
Principio della persona prudente
1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.
2. L'impresa investe tutti gli attivi:
a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a);
b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;
c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.
3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che:
a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio;
b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali;
c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme;
d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.
4. L'impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).
5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, può richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.
6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.
Capo III
ATTIVITÀ A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE
Art. 38
Copertura delle riserve tecniche
1. Le riserve tecniche sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa.
1-bis. L'impresa investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura dei rischi e delle obbligazioni assunte e alla durata delle passività e nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative, tenendo conto degli obiettivi strategici resi noti dall'impresa.
1-ter. In caso di conflitto di interessi, l'impresa o il soggetto che gestisce il portafoglio di attività dell'impresa garantisce che l'investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti, degli assicurati, dei beneficiari e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. Gli attivi di cui al comma 1-bis possono includere anche i finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea. In tal caso l'IVASS stabilisce condizioni e limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattenga un interesse economico nell'operazione, pari ad almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche a un'altra banca o intermediario finanziario, fino alla scadenza dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione; l'esercizio autonomo dell'attività di individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), è sottoposto ad autorizzazione dell'IVASS.
2-bis. Le imprese di assicurazione osservano le disposizioni dell'articolo 114, comma 2-bis, del Testo unico bancario o delle relative norme di attuazione emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS.
3. ABROGATO.
4. ABROGATO.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti, l'IVASS, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società controllata.
6. ABROGATO.
Art. 39
ABROGATO.
Art. 40
ABROGATO.
Art. 41
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote dell'organismo di investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo interno, se è suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi contenuti nel fondo stesso.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano il più possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
3. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 37-ter, commi 1, 2, 4, 5 e 6, e l'articolo 38.
4. Agli attivi detenuti a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui ai commi 1 e 2 che comprendano una garanzia di risultato dell'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, si applicano gli articoli 37-ter e 38.
5. L'IVASS, con regolamento, può limitare i tipi di attivi o i valori di riferimento cui possono essere collegate le prestazioni, nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato dall'assicurato che sia una persona fisica. Per i contratti di assicurazione le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, le disposizioni stabilite dall'IVASS sono coerenti con quanto previsto dal decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47.
Art. 42
Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche
1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.
1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.
2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.
3. L'impresa comunica all'IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 42-bis
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. ABROGATO.
2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.
3. ABROGATO.
Art. 42-ter
ABROGATO.
Art. 43
Riserve tecniche relative all'attività esercitata in regime di stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in Stati terzi, l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi di tali Stati e dispone di attivi sufficienti alla relativa copertura secondo quanto disposto dall'articolo 38.
2. ABROGATO.
Capo IV
FONDI PROPRI
Art. 44
ABROGATO.
Art. 44-bis
ABROGATO.
Art. 44-ter
Fondi propri
1. I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater e dei fondi propri accessori di cui all'articolo 44-quinquies, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, che disciplina anche la procedura di autorizzazione di cui all'articolo 44-quinquies.
2. Nell'individuare i fondi propri, l'impresa rispetta le disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili in materia di trattamento delle partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi, nonché gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati, o ring fenced funds).
3. Per le finalità del presente articolo, si intendono per partecipazioni detenute in enti finanziari e creditizi: 1) le partecipazioni e 2) gli altri tipi di strumenti finanziari rilevanti secondo la normativa settoriale applicabile che l'impresa detiene in enti creditizi, finanziari ed imprese di investimento.
Art. 44-quater
Fondi propri di base
1. I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi patrimoniali: a) l'eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutata ai sensi dei Capi I-bis e II del presente Titolo e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa; b) le passività subordinate. ))
Art. 44-quinquies
Fondi propri accessori
1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base:
a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;
b) le lettere di credito e le garanzie;
c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa.
3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.
6. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.
7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza:
a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure
b) l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.
8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;
b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo;
c) di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.
Art. 44-sexies
Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili
1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.
Sezione II
Classificazione ed ammissibilità dei fondi propri.
Art. 44-septies
Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione dipende dall'inclusione di tali elementi nei fondi propri di base o nei fondi propri accessori e dalla misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche:
a) disponibilità permanente: l'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione;
b) subordinazione: in caso di liquidazione dell'impresa, l'importo totale dell'elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione.
2. Per valutare il possesso da parte dei fondi propri delle caratteristiche di cui al comma 1, lettere a) e b), viene presa in considerazione la durata dell'elemento, in particolare se abbia una scadenza. Nel caso in cui l'elemento abbia una scadenza, la durata è valutata prendendo in considerazione la durata relativa (duration) dell'elemento rispetto alla durata relativa (duration) degli impegni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, per la classificazione degli elementi dei fondi propri, l'impresa valuta la presenza delle seguenti caratteristiche:
a) l'assenza di obblighi o incentivi a rimborsare l'importo nominale dell'elemento;
b) l'assenza di costi fissi obbligatori di servizio;
c) l'assenza di gravami.
Art. 44-octies
Classificazione in livelli
1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
3. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
4. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.
6. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.
7. L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.
Art. 44-novies
Classificazione di specifici elementi dei fondi propri
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-octies e dall'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea, si applicano le seguenti classificazioni:
a) le riserve relative a contratti con partecipazioni agli utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 44-sexies, comma 2, sono classificate nel livello 1;
b) le lettere di credito e le garanzie detenute da fiduciari indipendenti in fiduciarie a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla normativa europea applicabile, sono classificate nel livello 2;
c) qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile, può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.
2. Nel rispetto dell'articolo 44-octies, comma 4, qualsiasi credito futuro che la società mutua assicuratrice di cui all'articolo 2546 del codice civile può vantare nei confronti dei propri soci tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel comma 1, lettera c), è classificato nel livello 2 quando possiede le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
Art. 44-decies
Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
1. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità, gli elementi dei fondi propri ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili;
b) l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell'importo totale dei fondi propri ammissibili.
2. Ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, gli elementi dei fondi propri di base ammissibili sono individuati nel rispetto dei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili e tali da assicurare, come minimo, che l'importo degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell'importo totale dei fondi propri di base ammissibili.
3. L'importo dei fondi propri ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui all'articolo 45-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.
4. L'importo dei fondi propri di base ammissibile ai fini del rispetto della copertura del Requisito Patrimoniale Minimo di cui all'articolo 47-bis è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.
5. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni per l'applicazione delle disposizioni della presente Sezione.
Art. 45
ABROGATO.
Capo IV-bis
Requisiti patrimoniali di solvibilità
Sezione I
Disposizioni generali sul calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
Art. 45-bis
Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L'impresa dispone di fondi propri ammissibili sufficienti a coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla Sezione II del presente Capo ed alle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea o un modello interno come previsto dalla Sezione III, del presente Capo e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea, secondo le indicazioni fornite da IVASS con regolamento.
Art. 45-ter
Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente ai commi da 2 a 6.
2. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in base al presupposto di continuità aziendale.
3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta l'impresa. Tale Requisito copre l'attività esistente nonché le nuove attività che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi. Con riguardo all'attività esistente, tale requisito copre esclusivamente le perdite inattese.
4. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell'impresa soggetto ad un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno.
5. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità copre almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di credito;
f) il rischio operativo. Tale rischio include i rischi legali ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi reputazionali.
6. Nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità l'impresa tiene conto dell'effetto delle tecniche di mitigazione del rischio, purché il Requisito Patrimoniale di Solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall'uso di tali tecniche.
Art. 45-quater
Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.
2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.
3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione all'IVASS.
5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa è cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
Sezione II
Formula standard
Art. 45-quinquies
Struttura della formula standard
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base di cui all'articolo 45-sexies;
b) il Requisito Patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 45-decies;
c) l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-undecies.
2. L'IVASS, con regolamento, detta disposizioni applicative in merito alla formula standard in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea.
Art. 45-sexies
Struttura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
1. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, aggregati conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2. Tale requisito è composto almeno dai seguenti moduli di rischio:
a) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni;
b) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
c) il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
d) il rischio di mercato;
e) il rischio di inadempimento della controparte.
2. Ai fini del comma 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.
3. I coefficienti di correlazione per l'aggregazione dei moduli di rischio di cui al comma 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un Requisito Patrimoniale di Solvibilità complessivo conforme ai principi di cui all'articolo 45-ter.
4. Ogni modulo di rischio di cui al comma 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del novantanove virgola cinque percento (99,5%) su un periodo di un anno. Gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ogni modulo di rischio, qualora appropriato.
5. L'impresa utilizza la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all'articolo 45-duodecies.
6. Per i rischi catastrofali possono essere utilizzate, qualora appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia.
7. Nel calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, l'impresa può sostituire, previa autorizzazione dell'IVASS, nell'ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell'impresa. Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell'impresa o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l'uso di metodi standardizzati. Ai fini dell'autorizzazione, l'IVASS verifica la completezza, l'accuratezza e l'adeguatezza dei dati utilizzati.
Art. 45-septies
Calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base
1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base conformemente ai commi da 2 a 11.
2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione danni riflette il rischio derivante dagli impegni della assicurazione danni, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività. Tale modulo tiene conto altresì dell'incertezza dei risultati dell'impresa in rapporto agli impegni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle attività future che l'impresa prevede di effettuare nel corso dei dodici mesi successivi.
3. L'impresa calcola il modulo di cui al comma 2, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, comma 2, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati, nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri;
b) rischio catastrofale per l'assicurazione danni: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un'incertezza significativa delle ipotesi in materia di tariffazione e di calcolo delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali.
4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'attività di assicurazione vita riflette il rischio derivante dalle obbligazioni dell'assicurazione vita, tenuto conto di tutti i rischi coperti e delle procedure utilizzate nell'esercizio dell'attività.
5. L'impresa calcola il modulo del rischio di cui al comma 4 conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di mortalità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;
b) rischio di longevità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative;
c) rischio di invalidità - morbilità: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità;
d) rischio di spesa per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese sostenute in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
e) rischio di revisione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata;
f) rischio di estinzione anticipata: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi di riduzione, estinzione anticipata, incluse le ipotesi di riscatto, recesso, nonché di rinnovo delle polizze;
g) rischio catastrofale per l'assicurazione vita: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o irregolari.
6. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di impegni dell'assicurazione malattia, sia quando gli impegni sono definiti sulla base di costruzioni tecniche simili a quelle usate per le assicurazioni vita sia quando sono definiti sulla base di costruzioni tecniche delle assicurazioni danni, tenuto conto sia dei rischi coperti che dei processi utilizzati nell'esercizio dell'attività.
7. Il modulo di cui al comma 6 è calcolato in modo tale da coprire almeno i seguenti rischi:
a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;
b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l'importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve;
c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall'incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all'insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.
8. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari tali da avere un impatto sul valore delle attività e delle passività dell'impresa. Tale modulo riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata relativa (duration).
9. Il modulo di cui al comma 8 è calcolato, conformemente alla formula definita nel regolamento dell'IVASS di cui all'articolo 45-quinquies, come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:
a) rischio di tasso di interesse: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d'interesse o della volatilità dei tassi di interesse;
b) rischio azionario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale;
c) rischio immobiliare: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili;
d) rischio di spread: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio;
e) rischio valutario: la sensitività del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute;
f) concentrazioni del rischio di mercato: i rischi aggiuntivi per l'impresa derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati.
10. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all'inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori dell'impresa nei successivi dodici mesi. Tale modulo copre i contratti di mitigazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall'impresa o da terzi per suo conto e dei rischi ivi associati.
11. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui al comma 10 tiene conto, per ciascuna controparte, dell'esposizione globale al rischio di controparte dell'impresa nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica degli impegni contrattuali esistenti.
Art. 45-octies
Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
1. Il sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge) calcolato dall'impresa secondo la formula standard comprende:
a) il fabbisogno standard del rischio azionario, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari, calibrato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 45-sexies, comma 4;
b) un aggiustamento simmetrico, basato su una funzione del livello corrente di un indice azionario appropriato e di una media ponderata di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato, identico per tutte le imprese, definito dalla Commissione Europea.
2. L'aggiustamento simmetrico di cui al comma 1, lettera b), determina un sottomodulo del rischio azionario (equity risk charge), calcolato secondo la formula standard, che non è inferiore o superiore di più di dieci (10) punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di cui al comma 1, lettera a).
Art. 45-novies
Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
1. L'IVASS può autorizzare l'applicazione del sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui ai commi 3 e 4 da parte dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività nei rami vita, che fornisca:
a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali; o
b) prestazioni pensionistiche erogate al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano dato luogo ad una deduzione fiscale per i contraenti, in conformità alla legislazione italiana.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata dall'IVASS quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività dell'impresa e non siano trasferibili;
2) le attività dell'impresa di cui al comma 1, lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente articolo, sono svolte solo nel territorio della Repubblica;
3) la durata relativa (duration) media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall'impresa superi i dodici anni.
3. Il sottomodulo del rischio azionario del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al comma 1 è calibrato, utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello previsto all'articolo 45-ter, se il metodo di cui al presente articolo è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al comma 2, numero 1).
4. L'impresa nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità tiene pienamente conto delle attività e passività di cui al comma 2, numero 1), al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.
5. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 qualora la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell'impresa in relazione alla gestione integrata di attivo e passivo sono tali da assicurare, nel continuo, che l'impresa è in grado di detenere investimenti azionari per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti azionari per tale impresa.
6. L'impresa, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1, dimostra altresì all'IVASS che il rispetto della condizione di cui al comma 5 è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di tutela equivalente a quello stabilito all'articolo 45-ter.
7. L'impresa che applichi il sottomodulo del rischio azionario ai sensi del comma 1 non può tornare ad applicare il metodo di cui all'articolo 45-septies, salvo che ricorrano adeguate giustificazioni e previa autorizzazione dell'IVASS.
Art. 45-decies
Requisito patrimoniale per il rischio operativo
1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.
3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.
Art. 45-undecies
Aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
1. L'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.
2. L'aggiustamento tiene conto dell'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui l'impresa può dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L'effetto di mitigazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.
3. Ai fini del comma 2 il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima delle riserve tecniche.
Art. 45-duodecies
Semplificazioni della formula standard
1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
Art. 45-terdecies
Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l'IVASS può richiedere, con decisione motivata, all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.
Art. 46.
ABROGATO.
Art. 47.
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L'ISVAP può non tener conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilità, della cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP deve essere motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese riassicuratrici.
Capo V
IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO
Art. 48.
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno. Si applica l'articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 49.
Riserve tecniche
1. L'impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 6. L'ISVAP può tuttavia richiedere che gli attivi siano localizzati nel territorio della Repubblica, ove ciò sia ritenuto necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L'impresa che è autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.
Art. 50.
Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia
1. L'impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni del capo IV, in quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all'attività svolta dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. La quota non può essere inferiore alla metà degli importi previsti dall'articolo 46 per i rami ai quali si riferisce l'autorizzazione.
3. Le attività costitutive del margine di solvibilità sono localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l'eccedenza possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all'impresa autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalla autorità di controllo di uno di tali Stati ai sensi dell'articolo 51.
Art. 51.
Agevolazioni per l'impresa operante in più Stati membri
1. L'impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività costitutive della quota minima di garanzia. L'istanza va presentata all'ISVAP ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da parte di una sola delle autorità di vigilanza.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il margine di solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52.
Nozione
1. La società di mutua assicurazione costituita ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.
2. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La società di mutua assicurazione, ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua assicuratrice non è più soggetta alle disposizioni del presente titolo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 13 entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Art. 53.
Attività esercitabili
1. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 2, può esercitare esclusivamente i rami I e II di cui all'articolo 2, comma 1.
2. L'impresa di cui all'articolo 52, comma 3, non può esercitare i rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Le società di mutua assicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle operazioni connesse o strumentali. Si applica l'articolo 12.
Art. 54.
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attività produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalità che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
Art. 55.
Autorizzazione
1. L'ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l'organo regionale a ciò preposto, fermo quanto disposto all'articolo 347, comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Le società autorizzate sono iscritte in apposita sezione, rubricata altre mutue assicuratrici, dell'albo delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 14, comma 4.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio, l'estensione ed il diniego dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 14, comma 3.
Art. 56.
Altre norme applicabili
1. L'ISVAP determina, con regolamento, l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa dell'impresa, gli obblighi di tenuta dei registri contabili nonchè quelli di comunicazione all'autorità di vigilanza, tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attività esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52.
2. Nell'esercizio dell'attività le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519, secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile.
TITOLO V
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57.
Attività di riassicurazione
1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali.
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano, per quanto concerne l'accesso all'attività, le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese all'articolo 59.
Capo II
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 58.
Autorizzazione
1. L'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica e che intende esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione è autorizzata dall'ISVAP, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall'articolo 59.
2. L'autorizzazione è rilasciata per uno o più dei rami vita o per uno o più dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o più dei rami vita e danni.
3. L'autorizzazione è valida per il territorio della Repubblica, nonchè per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59.
Requisiti e procedura
1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'articolo 76;
g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'articolo 58.
4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.
Capo III
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO
Art. 60.
Attività in regime di stabilimento
1. L'esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte dell'impresa che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo è sottoposto alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP.
2. L'ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, la procedura per l'accesso in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica.
3. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione estere e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
Art. 61.
Attività in regime di prestazione di servizi
1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
TITOLO VI
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 62.
Esercizio dell'attività di riassicurazione
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed all'adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.
2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III relativamente all'assicurazione diretta. All'attività di riassicurazione svolta dall'impresa di assicurazione si applicano le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi del comma 1.
Art. 63.
Requisiti organizzativi
1. L'impresa di riassicurazione opera con un'idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64.
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L'impresa che esercita l'attività di riassicurazione, anche in via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti.
2. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto del portafoglio italiano ed estero è effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti. L'impresa valuta la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinchè risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l'impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva l'applicazione dei principi di cui al comma 2.
Art. 65.
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa di riassicurazione e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli investimenti.
2. L'impresa di riassicurazione è tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali.
3. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
4. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
5. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonchè i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.
Art. 66.
Retrocessione dei rischi
1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per l'esercizio dell'attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.
2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.
Capo II
IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN ALTRO STATO MEMBRO O IN UNO STATO TERZO
Art. 67.
Attività in regime di stabilimento
1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione.
TITOLO VII
ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO
Capo I
PARTECIPAZIONI NELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 68.
Autorizzazioni
1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e in ogni caso l'acquisizione di azioni delle medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni già possedute, una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.
4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili effetti dell'operazione sulla stabilità, sull'efficienza e sulla protezione degli assicurati dall'impresa interessata. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP non provvede entro tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua gli accertamenti di cui all'articolo 71, che siano necessari per il rilascio dell'autorizzazione, il termine resta sospeso sino al ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.
7. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'articolo 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.
9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformità con i principi stabiliti dal Ministro delle attività produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.
Art. 69.
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.
2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalità dei fiducianti.
3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.
4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 70.
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 69.
Art. 71.
Richiesta di informazioni
1. L'ISVAP può chiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle società e agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro disposizione.
2. L'ISVAP può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. L'ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con le società controllanti, controllate e collegate alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti alle medesime società.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ISVAP può chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L'ISVAP può inoltre chiedere alle società fiduciarie, alle società di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L'ISVAP, in relazione alle richieste che interessano società con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB, della cui assistenza può avvalersi per le indagini che interessano le medesime società.
Art. 72.
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei componenti dell'organo che svolge funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
d) l'assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di riassicurazione.
Art. 73.
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente titolo, si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute:
a) per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto, qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l'usufruttuario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.
Art. 74.
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, inerenti a partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, è impugnabile, secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
Art. 75.
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonchè le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.
2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Capo II
REQUISITI DI ONORABILITÀ PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA
Art. 76.
Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.
Art. 77.
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.
Art. 78.
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III
PARTECIPAZIONI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 79.
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorchè esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'articolo 68, commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.
Art. 80.
Obblighi di comunicazione
1. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all'ISVAP l'intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.
2. È altresì preventivamente comunicata l'intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
3. L'ISVAP, tenuto conto dell'esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81.
Vigilanza prudenziale
1. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati negli articoli 79 e 80, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilità dell'impresa, avuto riguardo alla natura ed all'andamento dell'attività svolta dalla società partecipata, alla dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero dell'impresa, l'ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un termine compatibile con l'esigenza che l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per la stabilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP nomina un commissario con i compiti previsti dall'articolo 229 o, se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 230, un commissario per la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al Ministro delle attività produttive l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria oppure la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
4. La mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2 comporta, in ogni caso, l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Capo IV
GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 82.
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:
a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
b) dall'impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le società che esercitano l'attività bancaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza consolidata in conformità al testo unico bancario. Sono parimenti escluse le società che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le altre società che sono sottoposte a vigilanza sul gruppo della società di intermediazione mobiliare o di gestione collettiva del risparmio in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria.
Art. 83.
Impresa capogruppo
1. Capogruppo è l'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le società componenti il gruppo assicurativo e che non è, a sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o da un'altra impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo.
2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
Art. 84.
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla società di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.
Art. 85.
Albo delle imprese capogruppo
1. L'impresa capogruppo è iscritta in un apposito albo tenuto dall'ISVAP.
2. La capogruppo comunica all'ISVAP l'esistenza del gruppo assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L'ISVAP può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell'albo e può richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del gruppo assicurativo.
4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo dei gruppi assicurativi.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Art. 86.
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza di cui al presente capo, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e presso le società, con sede legale nel territorio della Repubblica, appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle società appartenenti al gruppo assicurativo e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'ISVAP i poteri previsti dall'articolo 71.
Art. 87.
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L'ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente gestione del gruppo, può impartire alla capogruppo, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili, ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all'articolo 82 al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone periodicamente l'ISVAP.
4. Gli amministratori delle società controllate sono tenuti a fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.
TITOLO VIII
BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO
Art. 88.
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle imprese di assicurazione che esercitano solo l'attività nei ramo malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi dell'assicurazione dei rami vita.
Art. 89.
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. È consentita la tenuta di una contabilità plurimonetaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2423, ultimo comma, del codice civile, l'ISVAP, con regolamento, può prescrivere o consentire che la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la CONSOB per le società quotate.
Art. 90.
Schemi
1. L'ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche ed il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP, con regolamento, può emanare istruzioni esplicative ed applicative, prescrivere informazioni integrative o più dettagliate, nonchè stabilire la documentazione necessaria all'espletamento delle funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalità di tenuta del sistema contabile devono consentire il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto dall'ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell'ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato, l'ISVAP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli enti controllati da imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire ispezioni presso i medesimi enti e società. Nel caso in cui la società o l'ente sia sottoposto alla vigilanza di un'altra autorità, l'ISVAP ne richiede la collaborazione.
Capo II
BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 91.
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali, redigono il bilancio in conformità al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni previste dall'articolo 89.
Art. 92.
Esercizio sociale e termine per l'approvazione
1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile può essere prorogato dall'impresa di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo statuto, il termine può essere prorogato dall'impresa di riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si avvalgono della facoltà prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificando le ragioni della proroga.
Art. 93.
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all'articolo 88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del bilancio ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette all'obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della società di revisione insieme alla relazione dell'attuario nominato dalla medesima società.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in allegato al bilancio, un prospetto contenente l'indicazione delle attività che sono state assegnate, alla chiusura dell'esercizio, alla copertura delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino il personale e le attrezzature di cui l'impresa dispone per far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altresì il prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità, che viene sottoscritto anche dall'attuario incaricato per i rami vita.
Art. 94.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso, da cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:
a) l'evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l'andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate nei principali rami esercitati;
d) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie, delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese controllanti, controllate e consociate, nonchè i rapporti con imprese collegate;
i) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
Capo III
BILANCIO CONSOLIDATO
Art. 95.
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle imprese estere di cui all'articolo 88, comma 2, che controllano una o più società, redigono il bilancio consolidato conformemente ai principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite.
3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato sono considerate imprese controllate quelle indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Art. 96.
Direzione unitaria
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, tra le quali non esistano le relazioni di cui all'articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:
a) un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2;
b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all'articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa che, in base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo.
4. L'impresa soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
Art. 97.
Esonero dall'obbligo di redazione
1. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei confronti delle imprese di cui all'articolo 95, commi 1 e 2, a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente titolo ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro Stato membro.
2. L'esonero è subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano incluse nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio della controllante, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, è depositata presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata.
Art. 98.
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato.
Art. 99.
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell'impresa controllante obbligata alla redazione. Nel caso quest'ultima sia un'impresa di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 95, comma 2, la data di riferimento coincide con la data di chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.
Art. 100.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in esso incluse e sull'andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano:
a) le attività di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote dell'impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l'evoluzione prevedibile della gestione, con particolare riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all'andamento dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.
Capo IV
LIBRI E REGISTRI OBBLIGATORI
Art. 101.
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge, devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell'articolo 1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato perfezionamento ovvero per i quali è stato esercitato il diritto di recesso di cui all'articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali è stato esercitato il diritto di riscatto di cui all'articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio;
f) i sinistri già classificati alle lettere c) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
5. L'ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per l'attività delle imprese di riassicurazione, determinando le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile.
Capo V
REVISIONE CONTABILE
Art. 102.
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è corredato dalla relazione di una società di revisione che sia iscritta nell'albo speciale previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della società di revisione, dalla quale risulta il giudizio sul bilancio ai sensi dell'articolo 156 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, è corredata dalla relazione dell'attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dell'impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del titolo III del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ad eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e 157, comma 2. Non si applica l'articolo 2409-bis del codice civile.
4. L'impugnazione della deliberazione assembleare che approva il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per mancata conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, può essere proposta dall'ISVAP nel termine di sei mesi dall'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
5. L'ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento dell'incarico alla società di revisione, ne informa immediatamente la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.
Art. 103.
Attuario nominato dalla società di revisione
1. Se tra gli amministratori della società di revisione non è presente un attuario iscritto nell'albo previsto dalla legge, la relazione presentata dalla società è corredata dalla relazione di un attuario, iscritto nell'albo professionale e nominato dalla medesima società di revisione, che riporta il giudizio di cui all'articolo 102, comma 2.
2. L'incarico dell'attuario ha durata pari a tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte. Se, prima della scadenza del periodo, la società di revisione revoca l'incarico all'attuario, ne dà immediata e motivata comunicazione all'ISVAP. La revoca dell'incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il conferimento dell'incarico ad altro attuario.
3. L'incarico non può essere conferito ad un attuario che si trovi, nei confronti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o nei confronti dell'attuario che presso l'impresa di assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami vita o per 1'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle situazioni di incompatibilità indicate dall'articolo 160 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
4. L'attuario e il legale rappresentante dell'impresa trasmettono all'ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell'incarico, le dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di incompatibilità.
Art. 104.
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L'ISVAP può far svolgere alla società di revisione una verifica, previo accertamento dell'esatta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformità alle scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato patrimoniale e il conto economico dell'impresa. Nello svolgimento di tale verifica la società di revisione si avvale dell'attuario. Le spese sono a carico dell'impresa.
Art. 105.
Revoca dell'incarico all'attuario revisore
1. Qualora l'ISVAP accerti l'inosservanza dei doveri relativi allo svolgimento dell'incarico dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, o dell'attuario nominato dalla società di revisione ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai fini della vigilanza sull'attività della società di revisione, ne informa la CONSOB.
2. Qualora l'ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dall'articolo 103, comma 3, ovvero gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico da parte dell'attuario di cui all'articolo 103, comma 1, può disporre la revoca dell'incarico, sentito l'interessato.
3. Il provvedimento di revoca è comunicato all'attuario, alla società di revisione e all'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In tal caso la società di revisione provvede a conferire l'incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque in tempo utile per l'effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l'ISVAP provvede al conferimento dell'incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso secondo le tariffe dell'Ordine degli attuari.
5. L'ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei confronti dell'attuario di cui all'articolo 102, comma 1, e dà comunicazione all'Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
6. L'Ordine degli attuari comunica all'ISVAP gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
TITOLO IX
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 106.
Attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati.
Art. 107.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica, nonchè i servizi di intermediazione assicurativa e riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori dell'Unione europea, quando sono offerti da intermediari di assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale sempre che l'obiettivo di tale attività non sia quello di assistenza all'assicurato nella conclusione o nell'esecuzione di un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di responsabilità civile;
3) l'intermediazione non è svolta professionalmente;
4) l'assicurazione è accessoria ad un prodotto o servizio e ne copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilità civile connessi al viaggio stesso;
5) l'importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono sottoposte, limitatamente all'attività di intermediazione assicurativa, alla vigilanza dell'ISVAP, che la esercita mediante i poteri previsti dall'articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui al capo III, informando e collaborando con le altre autorità interessate.
Capo II
ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE
Art. 108.
Accesso all'attività di intermediazione
1. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all'articolo 109.
2. L'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro, applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308, comma 2.
3. È inoltre consentita l'attività agli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto dall'articolo 116, comma 2.
4. L'esercizio dell'attività di intermediario di assicurazione e riassicurazione è vietato agli enti pubblici, agli enti o società da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
Art. 109.
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico dell'intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresì indicati gli intermediari persone fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma temporaneamente non operanti, per i quali 1'adempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui all'articolo 110, comma 3, è sospeso sino all'avvio dell'attività, che forma oggetto di tempestiva comunicazione all'ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L'intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione provvede, per conto dei medesimi, all'iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del medesimo comma. L'intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati addetti all'intermediazione è tenuto a dare all'impresa preponente contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di agenzia. L'impresa di assicurazione, che si avvale di produttori diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all'ISVAP al fine dell'iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera c).
5. L'ISVAP rilascia, a richiesta dell'impresa o dell'intermediario interessato, un'attestazione di avvenuta iscrizione nel registro, fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonchè le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al registro.
Art. 110.
Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve inoltre possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP, con regolamento, determina le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all'articolo 109, comma 3, ed all'articolo 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresì stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per l'attività svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
Art. 111.
Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i produttori diretti ed è accertato dall'impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed all'attività complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 110, comma 1, è richiesto anche per i soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed è accertato dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e capacità professionali adeguate all'attività ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura delle imprese o dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresì ai soggetti addetti all'attività di intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario opera.
Art. 112.
Requisiti per l'iscrizione delle società
1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste dall'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell'iscrizione, la società deve altresì avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonchè per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la società deve inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all'importo stabilito con regolamento adottato dall'ISVAP. è fatto obbligo alla società che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e riassicurativa di preporre alle due attività persone fisiche diverse e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la società richieda l'iscrizione alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è altresì necessaria l'iscrizione delle persone fisiche addette all'attività di intermediazione. è in ogni caso preclusa l'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), per la società che operi, direttamente o indirettamente, attraverso altra società.
Art. 113.
Cancellazione
1. L'ISVAP dispone la cancellazione dell'intermediario dalla relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all'iscrizione;
c) mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110, comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), mancato versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 115.
2. L'istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), relativa ai produttori diretti dell'impresa o ai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), è presentata dall'impresa o, rispettivamente, dall'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), l'impresa o, rispettivamente, l'intermediario sono tenuti a darne comunicazione all'ISVAP. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), comunica all'impresa preponente ogni variazione concernente i soggetti iscritti ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se richiesta dall'intermediario o dall'impresa, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 114.
Reiscrizione
1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
2. L'intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal registro per non aver provveduto al versamento del contributo al Fondo di garanzia, può esservi nuovamente iscritto purchè provveda al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione, maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l'intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112, rimanendo valida, per le persone fisiche, l'idoneità già conseguita ai sensi dell'articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai sensi dell'articolo 111, commi 2 e 4.
Art. 115.
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attività di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'articolo 110, comma 3, e all'articolo 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attività produttive, che è composto da un dirigente del Ministero delle attività produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell'ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo è determinato annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale è costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra nè dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il fondo non può essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il fondo è surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116.
Attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1. L'iscrizione consente agli intermediari assicurativi e riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi previa comunicazione all'ISVAP. L'ISVAP informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di estensione dell'attività sui rispettivi territori comunicate dagli intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante annotazione integrativa dell'iscrizione al registro, l'indicazione degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, possono esercitare l'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'apposita comunicazione che l'ISVAP riceva dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicità delle comunicazioni ricevute dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relative all'attività svolta dagli intermediari di tali Stati nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell'elenco annesso al registro di cui all'articolo 109, comma 2.
3. L'ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo svolgimento delle attività di intermediazione che, nell'interesse generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L'ISVAP può adottare nei confronti dell'intermediario che non osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in caso di accertata violazione, l'ulteriore svolgimento dell'attività sul territorio italiano.
Capo III
REGOLE DI COMPORTAMENTO
Art. 117.
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.
Art. 118.
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell'impresa o dell'intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall'avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall'accordo sottoscritto con l'impresa. A tal fine l'intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell'ambito dell'informazione precontrattuale di cui all'articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell'accordo sottoscritto con l'impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l'omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell'articolo 329.
Art. 119.
Doveri e responsabilità verso gli assicurati
1. L'impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
2. L'impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall'operato dell'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell'assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.
3. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera e).
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all'articolo 109, comma 2, e quelli di cui all'articolo 116, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni stabilite dall'ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale, dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l'intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l'impresa di assicurazione.
4. L'ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all'attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione relativi all'intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l'impresa di assicurazione, alle caratteristiche del contratto proposto in relazione all'eventuale prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o all'esistenza di obblighi assunti per la promozione e l'intermediazione con una o più imprese di assicurazione;
b) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.
Art. 121.
Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. In caso di vendita a distanza, l'intermediario rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l'identità dell'intermediario e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con l'intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere.
2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. Può essere fornita verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In tali casi l'informazione è fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del contratto.
3. L'ISVAP, con regolamento, determina le informazioni sull'intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2.
TITOLO X
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Capo I
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE
Art. 122.
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.
Art. 123.
Natanti
1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell'acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall'obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.
3. L'obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Art. 124.
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile.
2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.
Art. 125.
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonchè per i motori amovibili di cui all'articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall'Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera», come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l'Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 126.
Ufficio centrale italiano
1. L'Ufficio centrale italiano è abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall'ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
2. L'Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all'articolo 125, svolge le seguenti attività:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell'articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;
c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell'Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'impresa di assicurazione del responsabile civile secondo quanto previsto dall'articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano i termini di cui all'articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.
4. L'Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione all'estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l'Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o registrati all'estero, l'Ufficio centrale italiano può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo.
Art. 127.
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.
2. L'impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.
4. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonchè le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Art. 128.
Massimali di garanzia
1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.
3. è comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art. 129.
Soggetti esclusi dall'assicurazione
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
Capo II
ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 130.
Imprese autorizzate
1. L'assicurazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi, l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 151.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione, che opera in regime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 25, il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
Art. 131.
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonchè un'adeguata informazione ai soggetti che devono adempiere all'obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio della Repubblica.
2. La pubblicità dei premi è attuata mediante preventivi personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell'impresa di assicurazione, nonchè mediante siti internet che permettono di ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti individuati nel regolamento di attuazione.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese e degli intermediari.
Art. 132.
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonchè dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che l'autorizzazione sia limitata, ai fini dell'assolvimento agli obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all'osservanza dell'obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico registro automobilistico ed all'archivio nazionale dei veicoli previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in ragione dell'esigenza di consultazioni anche sistematiche nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle frodi nell'assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 133.
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli è effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni relative all'abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di attuazione.
Art. 134.
Attestazione sullo stato del rischio
1. L'ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'impresa deve consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Il regolamento può prevedere l'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati, al fine di consentire adeguati controlli nell'assunzione dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 122, comma 1. In ogni caso l'ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le informazioni sull'attestazione.
3. La classe di merito indicata sull'attestato di rischio si riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di osservazione.
4. L'attestazione è consegnata dal contraente all'impresa di assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato.
Art. 135.
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato dall'ISVAP. I dati relativi alle imprese di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonchè le condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite dall'ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Art. 136.
Funzioni del Ministero delle attività produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, è disciplinata la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica e a co-finanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge istitutiva.
Capo III
RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 137.
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. è in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale.
Art. 138.
Danno biologico per lesioni di non lieve entità
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
Art. 139.
Danno biologico per lesioni di lieve entità
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
3. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140.
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 141.
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.
3. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'articolo 145. L'impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l'impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L'impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 150.
Art. 142.
Diritto di surroga dell'assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale, l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha diritto di ottenere direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, semprechè non sia già stato pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie. Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni, l'impresa di assicurazione è tenuta a darne comunicazione al competente ente di assicurazione sociale e potrà procedere alla liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea a coprire il credito dell'ente per le prestazioni erogate o da erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 senza che l'ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l'impresa di assicurazione potrà disporre la liquidazione definitiva in favore del danneggiato. L'ente di assicurazione sociale ha diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l'azione di surrogazione.
4. In ogni caso l'ente gestore dell'assicurazione sociale non può esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti.
Capo IV
PROCEDURE LIQUIDATIVE
Art. 143.
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
Art. 144.
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
Art. 145.
Proponibilità dell'azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146.
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonchè i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.
Art. 147.
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.
3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L'ordinanza è irrevocabile fino alla decisione del merito.
Art. 148.
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al comma 2 sono sospesi.
4. L'impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia della sentenza all'ISVAP per gli accertamenti relativi all'osservanza delle disposizioni del presente capo.
11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.
Art. 149.
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150.
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.
Capo V
RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRI AVVENUTI ALL'ESTERO
Art. 151.
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e le norme di diritto internazionale privato, le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al risarcimento possono agire direttamente contro l'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Art. 152.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.
Art. 153.
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 152, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto all'articolo 298.
Art. 154.
Centro di informazione italiano
1. è istituito presso l'ISVAP il Centro di informazione italiano per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nei casi previsti dall'articolo 151. A tale fine l'ISVAP può stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o privati che già detengano e gestiscano le informazioni di cui al comma 2, per l'organizzazione e il funzionamento del Centro di informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano è incaricato di tenere un registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al risarcimento nell'accesso alle informazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonchè le modalità di accesso alle informazioni per le imprese di assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono definite con regolamento adottato dall'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui all'articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione italiano, l'ISVAP è autorizzato, ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le finalità della banca dati sinistri. L'ISVAP, con regolamento, organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
Art. 155.
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 151, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente nel territorio della Repubblica;
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione italiano il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione;
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia nonchè gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano e l'Organismo di indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, letterab), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario.
Capo VI
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ PERITALE
Art. 156.
Attività peritale
1. L'attività professionale di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all'articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
3. Nell'esecuzione dell'incarico i periti devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 157.
Ruolo dei periti assicurativi
1. L'ISVAP cura l'istituzione e il funzionamento del ruolo e determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicità più idonee ad assicurare l'accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano l'attività in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158.
Art. 158.
Requisiti per l'iscrizione
1. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo la persona fisica deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna irrevocabile comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, nè essere stato presidente, amministratore con delega di poteri, direttore generale, sindaco di società od enti che siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti, fermo restando che l'impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi all'adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o sospensione previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito abilitato;
g) aver superato una prova di idoneità secondo quanto previsto dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell'articolo 156, non possono esercitare l'attività di perito assicurativo nè essere iscritti nel ruolo gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell'iscrizione, il perito deve possedere adeguate cognizioni e capacità professionali, che sono accertate dall'ISVAP tramite una prova di idoneità, consistente in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell'esercizio dell'attività. L'ISVAP determina, con regolamento, i titoli di ammissione e le modalità di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
Art. 159.
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo è disposta dall'ISVAP, con provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall'ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio del medesimo.
Art. 160.
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito può essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo di vigilanza, può essere iscritto nuovamente purchè abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneità già conseguita.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE
Capo I
COASSICURAZIONE COMUNITARIA
Art. 161.
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli rientranti tra i grandi rischi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r).
Art. 162.
Determinazione dell'oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico, sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con premio globale.
2. La delega è attribuita ad uno dei coassicuratori affinchè curi la gestione del contratto per conto e nell'interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
Capo II
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
Art. 163.
Requisiti particolari
1. L'impresa che esercita l'assicurazione di tutela legale osserva nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti dall'utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale utilizzazione ed all'attività esercitata dall'impresa di assicurazione della responsabilità civile per resistere all'azione dei danneggiati ai sensi dell'articolo 1917 del codice civile.
Art. 164.
Modalità per la gestione dei sinistri
1. L'impresa che esercita l'attività assicurativa nel ramo tutela legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza, una delle modalità, di cui deve essere data preventiva comunicazione all'ISVAP, previste dal comma 2.
2. L'impresa può:
a) svolgere direttamente l'attività di gestione dei sinistri e quella di consulenza;
b) affidarla ad un'impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l'assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena abbia il diritto di esigere l'intervento dell'impresa di assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l'impresa si avvalga della facoltà di cui al comma 2, lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l'impresa è multiramo, il personale di cui si avvale non deve svolgere, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall'impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l'impresa sia multiramo o specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni contro i danni che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altri rami esercitati dall'impresa con la quale intercorrono i predetti legami.
4. L'impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi della facoltà di cui al comma 2, lettera b), indicando la denominazione sociale dell'impresa alla quale affida la gestione dei sinistri. Quando l'impresa ha legami con un'altra impresa che esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non può esercitare la stessa o analoga attività in altri rami esercitati da quest'ultima impresa. L'impresa cui sia affidata la gestione dei sinistri è soggetta alla vigilanza dell'ISVAP.
5. L'impresa può adottare una diversa modalità operativa previa comunicazione all'ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati successivamente alla comunicazione medesima.
TITOLO XII
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 165.
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice, i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 166.
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Art. 167.
Nullità dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. è nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia fatto divieto di assumere nuovi affari.
2. La nullità può essere fatta valere solo dal contraente o dall'assicurato. La pronuncia di nullità obbliga alla restituzione dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte o dovute dall'impresa agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 168.
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia autorizzato in conformità a quanto previsto dagli articoli 198 e 200, non è causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un'impresa di assicurazione che ha la sede legale all'estero oppure a favore di una sede secondaria all'estero di un'impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda contratti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa italiana cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ed effettuato con l'assenso dell'ISVAP, non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, primo comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione.
Art. 169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1902, secondo comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facoltà di recesso, dopo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei limiti delle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione, a coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
Capo II
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 170.
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione di un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile alla conclusione di ulteriori contratti assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non costituiscano l'unica offerta dell'impresa e siano osservate le disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico dell'intermediazione finanziaria per l'offerta dei contratti dai medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal contraente nel caso previsto dall'articolo 172.
Art. 171.
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.
Art. 172.
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del contratto è inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili esclusivamente in senso più favorevole al contraente
Capo III
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E ASSICURAZIONE DI ASSISTENZA
Art. 173.
Assicurazione di tutela legale
1. L'assicurazione di tutela legale è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purchè non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l'assicurazione di tutela legale sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il relativo premio debbono essere indicati in un'apposita distinta sezione del contratto.
Art. 174.
Diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve espressamente prevedere in funzione di tutela dell'assicurato che il medesimo, qualora necessiti dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di interessi con l'impresa stessa, abbia la facoltà di scelta del professionista, purchè quest'ultimo sia abilitato secondo la normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'impresa sulla gestione del sinistro, le parti possono adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. Tale seconda facoltà deve essere esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell'assicurato di avvalersi della facoltà di cui al comma 1, non è necessario che le condizioni di contratto prevedano espressamente la medesima facoltà quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'assicurazione di tutela legale è limitata a controversie derivanti dall'utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della Repubblica;
b) la medesima è collegata ad un contratto di assicurazione di assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente allo stesso veicolo;
c) nè l'impresa di assicurazione della tutela legale nè l'impresa di assicurazione dell'assistenza esercitano il ramo della responsabilità civile.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora l'impresa assicuri per la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall'impresa di assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l'assicurato e l'impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, l'impresa richiama per iscritto l'attenzione dell'assicurato sulla possibilità di avvalersi dei diritti di cui al presente articolo ovvero sulla possibilità di avvalersi dell'arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175.
Assicurazione di assistenza
1. L'assicurazione di assistenza è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si impegna a fornire all'assicurato una prestazione di immediato aiuto entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l'assicurato stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito.
2. L'aiuto può essere in denaro o in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche utilizzando personale e attrezzature di terzi.
Capo IV
ASSICURAZIONE SULLA VITA
Art. 176.
Revocabilità della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell'articolo 2, comma 1, è revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere restituite dall'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177.
Diritto di recesso
1. Il contraente può recedere da un contratto individuale di assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.
2. L'impresa di assicurazione deve informare il contraente del diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalità per l'esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L'impresa di assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, a condizione che siano individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 178.
Inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V dell'articolo 2, comma 1, spetta all'impresa l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Capo V
CAPITALIZZAZIONE
Art. 179.
Nozione
1. La capitalizzazione è il contratto mediante il quale l'impresa di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono effettuati in denaro o mediante altre attività.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini dell'anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di contratti, non superiore, nell'anno, a cinque per ogni cento contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in misura variabile, purchè quest'ultima modalità sia prevista contrattualmente.
4. Il contraente può recedere dal contratto nei termini e con le modalità di cui all'articolo 177. Il riscatto è consentito a partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia corrisposto il premio per un'intera annualità.
Capo VI
LEGGE APPLICABILE
Art. 180.
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione obbligatoria, previste dallo Stato che impone l'obbligo, prevalgono su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest'ultimo preveda una garanzia destinata ad operare in più Stati, prevalgono le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Art. 181.
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro dell'obbligazione è la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato membro dell'obbligazione è diverso dalla Repubblica italiana sono regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con legge 18 dicembre 1984, n. 975.
TITOLO XIII
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 182
Pubblicità dei prodotti assicurativi
1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.
2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
5. L'ISVAP vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.
6. L'ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.
7. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.
Art. 183
Regole di comportamento
1. Nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti di interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
2. L'ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni relative alla determinazione delle regole di comportamento da osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli.
3. L'ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonchè della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa, individua le categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e condizioni di applicazione delle medesime disposizioni nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti di assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo o delle relative norme di attuazione.
2. L'ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e spese dell'impresa o dell'intermediario interessato, la diffusione al pubblico, mediante le forme più utili alla generale conoscibilità, dei provvedimenti adottati.
Capo II
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Art. 185
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi, consegnano al contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche dei prodotti e dell'impresa di assicurazione, affinchè il contraente e l'assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa.
3. L'ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle indicazioni relative all'impresa, le informazioni sul contratto con particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte dall'impresa, alle nullità, alle decadenze, alle esclusioni e alle limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire in caso di reclamo e all'organismo o all'autorità eventualmente competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V dell'articolo 2, comma 1, l'ISVAP determina, con regolamento, le informazioni supplementari che sono necessarie alla piena comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di un'assicurazione sulla vita sono altresì comunicate, per tutto il periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel regolamento adottato dall'ISVAP con particolare riguardo alle spese, alla composizione ed ai risultati della gestione delle attività nelle quali è investito il premio o il capitale assicurato.
Art. 186
Interpello sulla nota informativa
1. L'impresa può trasmettere preventivamente all'ISVAP la nota informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo restando che la valutazione dell'ISVAP non può essere utilizzata, a fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L'ISVAP provvede a rendere nota all'impresa la sua valutazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine senza che l'ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si intende conforme agli obblighi di informazione. L'ISVAP può disporre la revoca, previa notifica all'impresa interessata, qualora vengano meno i presupposti dell'accertamento ovvero se l'impresa abusa del provvedimento richiesto. L'ISVAP indica all'impresa le eventuali integrazioni alla nota informativa.
3. Nel periodo occorrente all'istruttoria e sino al provvedimento dell'ISVAP l'impresa non procede alla commercializzazione del prodotto.
4. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la comunicazione della nota informativa, le modalità da osservare, prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della commercializzazione.
Art. 187
Integrazione della nota informativa
1. L'ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, può chiedere all'impresa di apportare modifiche alla nota informativa utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e necessarie per la protezione degli assicurati.
TITOLO XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 188
Poteri di intervento
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;
b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.
2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 189
Poteri di indagine
1. L'ISVAP può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, ai periti assicurativi, nonchè ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
2. L'ISVAP può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.
Art. 190
Obblighi di informativa
1. L'ISVAP può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti della società di revisione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, dell'attuario revisore, dell'attuario incaricato nei rami vita e dell'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L'organo che svolge la funzione di controllo in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l'ISVAP di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell'impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all'ISVAP gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi soggetti forniscono all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 72.
Art. 191
Norme regolamentari
1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese e degli intermediari nell'offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l'esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
d) l'adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione ed il calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
e) la costituzione e l'amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all'attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di solvibilità e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;
g) l'individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni intragruppo ed il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle società che controllano le imprese di assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti per l'accesso all'attività, per il rispetto delle condizioni di esercizio, per l'assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all'articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L'ISVAP può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato. 6. I regolamenti adottati dall'ISVAP sono fra loro coordinati e formano un'unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
Capo II
VIGILANZA SULLA GESTIONE TECNICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE.
Art. 192
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi.
2. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria e patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta, alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di solvibilità. Nei confronti delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo assistenza la vigilanza dell'ISVAP si estende anche alle verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per fornire la prestazione.
3. L'ISVAP, anche su segnalazione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle irregolarità commesse in altri Stati membri dalle imprese di assicurazione con sede legale in Italia o alle attività svolte in tali Stati che possano compromettere la stabilità finanziaria delle stesse. Delle misure adottate è data comunicazione all'autorità di vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinchè le imprese di assicurazione che svolgono attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di un margine di solvibilità sufficiente, avuto riguardo anche a tali attività e di riserve tecniche adeguate agli impegni complessivamente assunti.
Art. 193
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità dello Stato membro d'origine anche per l'attività svolta, in regime di stabilimento od in regime di libertà di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che è tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167.
5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Art. 194
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.
Art. 195
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sia per l'attività esercitata in Italia, sia per quella svolta in regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l'ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all'insieme dell'attività svolta ed alla disponibilità di attivi congrui ai fini dell'integrale copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente all'attività esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 196
Modificazioni statutarie
1. L'ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197
Vigilanza sull'attuazione del programma di attività
1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.
3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonchè ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo III
VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 198
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio dell'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria disponga dell'autorizzazione necessaria all'esercizio delle attività trasferite e che disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Quando il portafoglio comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio della Repubblica, l'ISVAP verifica inoltre che l'impresa soddisfi le condizioni previste per l'accesso all'attività in regime di stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro dell'impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di sedi secondarie situate in altri Stati membri, è necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza interessate. Se il trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in libertà di prestazione di servizi, è altresì necessario il parere favorevole delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della medesima impresa stabilita in Italia, spetta all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cessionaria attestare all'ISVAP che la medesima è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. L'ISVAP verifica, nel caso in cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro Stato membro, che l'impresa cessionaria rispetti le disposizioni per l'accesso in regime di libertà di prestazione di servizi per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del trasferimento.
4. Se le autorità di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere favorevole.
5. Il portafoglio può essere trasferito anche ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a condizione che:
a) l'impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attività ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati dall'impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria dell'impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Può essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui è situata la sede legale dell'impresa cessionaria.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa di assicurazione che sia situata in uno Stato terzo.
6. Se il trasferimento è effettuato ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un'impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta altresì l'applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.
Art. 199
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. L'impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel territorio della Repubblica comunica senza indugio all'ISVAP di aver richiesto alla propria autorità di vigilanza l'autorizzazione al trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro dell'impresa cedente, dopo aver verificato che l'impresa cessionaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e che dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. La medesima procedura si applica se il portafoglio trasferito da un'impresa di assicurazione di altro Stato membro all'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria in Italia di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
4. Se il portafoglio è trasferito ad un'impresa di assicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede secondaria stabilita in altro Stato membro, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo svolgimento dell'attività in libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica;
b) l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
5. Se il portafoglio è trasferito ad una sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP dà il suo assenso all'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa cedente dopo aver verificato che:
a) la sede secondaria è autorizzata all'esercizio delle attività trasferite;
b) l'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa cedente ha accertato che l'impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
Non può essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una sede secondaria dell'impresa cessionaria che sia situata in uno Stato terzo.
6. L'ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui provvedimenti emessi dalle autorità di vigilanza degli altri Stati membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.
Art. 200
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede secondaria nel territorio della Repubblica di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo è sottoposto, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Il trasferimento può essere effettuato a favore di:
a) un'impresa avente la sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata in uno Stato terzo;
b) un'impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'impresa cessionaria soddisfa le condizioni rispettivamente previste all'articolo 198, commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore di un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l'ISVAP verifica che la sede secondaria dell'impresa cessionaria sia autorizzata all'esercizio delle attività trasferite e disponga, tenuto conto del trasferimento, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se il controllo di solvibilità, relativo alle attività esercitate in stabilimento sul territorio della Repubblica, è demandato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro dove l'impresa è altresì stabilita, la verifica compete alla medesima autorità, che ne rilascia attestazione all'ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente articolo si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Art. 201
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte almeno un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e prudente gestione. Non si può dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non consti l'autorizzazione dell'ISVAP.
2. Se la fusione è attuata per incorporazione, l'impresa di assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione, delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto. Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica, l'impresa deve disporre dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto della fusione, le attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
3. La fusione è autorizzata dall'ISVAP con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano l'autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri, l'autorizzazione non può essere data se non dopo che sia stato acquisito il parere favorevole delle autorità di vigilanza di tali Stati.
4. Se la fusione dà luogo all'incorporazione di un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in un'impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l'impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione, soddisfa le condizioni relative all'accesso all'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l'impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione dispongono delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto, tenuto conto della fusione.
Il provvedimento dell'ISVAP è pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad una scissione, si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 valgono anche per le operazioni di scissione.
Art. 202
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima operazione effettuata dalla sede secondaria di un'impresa con sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti, a cura della cedente, all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP, secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino. L'ISVAP verifica che l'impresa cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica, soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attività a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle quali prenda parte almeno un'impresa di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, è autorizzata secondo le disposizioni di cui all'articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione. Si applica l'articolo 198, comma 6, sussistendone le condizioni ivi previste.
Capo IV
COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ DI VIGILANZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E COMUNICAZIONI ALLA COMMISSIONE EUROPEA
Art. 203
Autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività assicurativa
1. L'ISVAP consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività richiesta da qualsiasi impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un'impresa che controlla un'altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro.
2. L'ISVAP, altresì, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio dell'autorizzazione ad un'impresa di assicurazione che si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
b) sia controllata da un'impresa che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla una banca o un'impresa di investimento autorizzata nell'Unione europea.
3. L'ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorità competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni utili a valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio dell'attività.
Art. 204
Autorizzazione relativa all'assunzione del controllo di imprese di assicurazione
1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, consulta in via preliminare le autorità competenti degli altri Stati membri allorchè l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un'acquirente che, in virtù dell'acquisizione, diventa un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell'impresa acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo, sia:
a) un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera a).
Art. 205
Poteri di indagine in collaborazione con le autorità di altri Stati membri
1. L'ISVAP può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie delle imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa. Prima di procedere all'ispezione l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto di parteciparvi.
2. L'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine di un'impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento può svolgere direttamente, o attraverso persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'impresa stessa. Prima di procedere all'ispezione l'autorità di vigilanza informa l'ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare all'ispezione stessa.
Art. 206
Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. L'ISVAP può chiedere alle autorità competenti di un altro Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre modalità per le verifiche necessarie all'esercizio della vigilanza supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni che riguardano un'impresa che sia:
a) un'impresa controllata dall'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
b) un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un'impresa controllata da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica o un'impresa comunque con quest'ultima soggetta a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. L'autorità di vigilanza competente di un altro Stato membro può chiedere all'ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese nell'area della vigilanza supplementare di competenza dell'autorità richiedente. L'ISVAP procede direttamente ovvero può consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da una società di revisione iscritta all'albo di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria, o da un revisore contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora l'autorità richiedente non proceda direttamente alla verifica, può prendervi parte. La verifica può riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare.
4. L'ISVAP può concordare con le autorità competenti degli Stati terzi modalità per l'ispezione di succursali di imprese di assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi territori.
Art. 207
Scambi di informazioni per l'esercizio della vigilanza supplementare
1. Se un'impresa controllata o partecipata da un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, ha sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può chiedere all'autorità di vigilanza dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità.
2. L'ISVAP fornisce alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di imprese di assicurazione soggette alla vigilanza dell'ISVAP, controllate o partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare da parte di tali autorità, possano effettivamente essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilità corretta di tali imprese.
Art. 208
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati terzi
1. L'ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L'ISVAP informa la Commissione europea delle difficoltà incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l'ISVAP sospende le procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell'Unione europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui imprese di assicurazione di Stati terzi, o società dalle medesime controllate ed autorizzate da uno Stato dell'Unione europea, costituiscano una impresa di assicurazione e nel caso in cui acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate secondo la legge di uno Stato membro.
Art. 209
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni obbligatorie
1. L'ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di cui la legge italiana dispone l'obbligatorietà, indicando le disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di esse e specifica le informazioni che è necessario riportare nel documento che l'impresa di assicurazione consegna all'assicurato per l'attestazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo.
TITOLO XV
VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 210
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, salvo che le medesime sedi siano già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un'impresa controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. è altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. è in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa. Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 210, comma 3, per l'individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.
3. L'ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall'area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all'articolo 219.
4. L'ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall'area della vigilanza supplementare un'impresa di cui al comma 1, quando l'impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
Capo II
PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO E POTERI DI VIGILANZA
Art. 212
Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all'articolo 210 instaurano adeguate procedure di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, sono tenute a fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini dell'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
Art. 213
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all'articolo 210 trasmettono all'ISVAP, con le modalità ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210 non forniscono all'ISVAP i dati e le informazioni richieste, l'Istituto può rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare sull'impresa assicurativa per acquisire con le modalità ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorità prevista dall'articolo 10.
Art. 214
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, l'ISVAP può effettuare ispezioni, direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall'impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l'impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un'impresa controllante l'impresa di assicurazione italiana o le imprese comunque con quest'ultima soggette a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro, si applica l'articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare sull'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210.
Capo III
VIGILANZA SULLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO
Art. 215
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, nonchè le sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese, di cui all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o in un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui ai commi 1 e 2. L'ISVAP verifica l'idoneità delle procedure e con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L'ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1 e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti negativi per la solvibilità di un'impresa di assicurazione o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 216
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L'ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformità all'articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva fissando, altresì, le modalità e i termini per le comunicazioni stesse.
2. Se risulta che un'operazione soggetta a comunicazione preventiva determina gli effetti negativi di cui all'articolo 215, comma 3, o può arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'ISVAP vieta all'impresa, con provvedimento motivato il compimento dell'operazione entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione preventiva risulta incompleta o insufficiente, l'ISVAP richiede i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine è interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Il termine è invece sospeso se l'ISVAP formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione all'operazione e continua a decorrere dalla ricezione della documentazione prodotta.
4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali è stata omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione o pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ordina all'impresa di assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine congruo.
Capo IV
VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA
Art. 217
Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, fatta salva l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 3), del codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera b).
Art. 218
Verifica della solvibilità dell'impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, effettuano una verifica della solvibilità dell'impresa controllante secondo le disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento.
2. Se un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo è a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione assicurativa, di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
3. L'ISVAP può richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione assicurativa, dall'impresa di riassicurazione o dall'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della controllante secondo il modello di cui all'articolo 219, comma 1, lettera d).
Art. 219
Calcolo della situazione di solvibilità corretta
1. L'ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilità corretta, i criteri di valutazione delle attività e delle passività, i termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo di calcolo della solvibilità corretta per le imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta, i criteri applicativi del calcolo della solvibilità corretta, l'eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, il trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, l'eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, determinando agli stessi fini gli effetti derivanti dall'indisponibilità delle informazioni relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità della società che controlla l'impresa di assicurazione, i criteri e le modalità di verifica della solvibilità della medesima società, i principi generali, i metodi di calcolo, il trattamento dell'impresa controllante ai fini del margine di solvibilità teorico ed i casi di esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante;
e) le modalità tecniche per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, garantendo la permanenza della sostanziale equivalenza tra i metodi di calcolo.
Art. 220
Accordi per la concessione di esoneri
1. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi sede legale in un altro Stato membro, l'ISVAP può esonerare l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di calcolare la situazione di solvibilità corretta, se l'Istituto ha concordato con le autorità di vigilanza competenti degli Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
TITOLO XVI
MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE
Capo I
MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 221
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 184, qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attività a copertura delle medesime, l'ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per l'attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. L'ISVAP, nei casi di cui al comma 1, può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
3. Se l'impresa non ottempera nel termine assegnato all'ordine di cui al comma 1, l'ISVAP può:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all'articolo 229 per l'eliminazione delle violazioni;
b) vietare l'assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli effetti di cui all'articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravità della violazione, il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari è comunicato alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera ed è pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene revocato prima del termine, se l'impresa ha eliminato o posto completo rimedio alla violazione contestata. La revoca è comunicata alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo provvedimento è pubblicato nel bollettino.
Art. 222
Violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia
1. Qualora l'impresa, che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di risanamento.
2. Se il margine di solvibilità si riduce al di sotto della quota di garanzia o se la quota non è più costituita in conformità alle pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione, l'ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'ISVAP può vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica e successivamente può consentirne, con specifiche autorizzazioni, una disponibilità limitata, comunque informando preventivamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera. L'ISVAP può inoltre chiedere alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l'impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l'ISVAP può anche disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
5. Nei confronti dell'impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una delle due gestioni del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, l'ISVAP può autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di solvibilità da una gestione all'altra per l'attuazione dei piani di risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento riguardino una società cooperativa e prevedano un aumento di capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del capitale sociale è elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare di aumento del capitale sociale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall'ISVAP.
Art. 223
Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 222, qualora i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione, l'ISVAP può imporre, al fine di garantire che l'impresa sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo, la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, tenuto conto del piano di risanamento finanziario predisposto dall'impresa e riferito ai tre esercizi successivi.
2. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso, uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi, agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di solvibilità e delle riserve tecniche ed una esposizione della politica di riassicurazione nel suo complesso e delle forme di copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L'ISVAP, valutata la situazione dell'impresa di assicurazione, può ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel margine di solvibilità disponibile e ciò anche nel caso in cui abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualità dei contratti di riassicurazione rispetto all'esercizio precedente ovvero nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta entità, l'ISVAP può diminuire il coefficiente di riduzione stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto.
5. L'ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilità dell'impresa di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a rischio.
Art. 224
Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l'ISVAP ordina alla conservatoria dei registri immobiliari l'iscrizione di ipoteca, a favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti immobiliari di godimento dell'impresa che sono localizzati nel territorio della Repubblica.
2. L'ISVAP può ordinare l'apposizione del vincolo su ogni altro attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorità ed i soggetti cui compete l'esecuzione del provvedimento sono tenuti al compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall'ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni.
Art. 225
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell'autorizzazione l'ISVAP, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti, può vietare all'impresa che ha sede nel territorio della Repubblica di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato per il caso di violazione delle norme sulle riserve tecniche, sulle attività a copertura, sul margine di solvibilità richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L'ISVAP può altresì disporre il vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le modalità previste dall'articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 226
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. L'ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della Repubblica, quando ciò sia richiesto dalle autorità di vigilanza dei rispettivi Stati membri d'origine e siano indicati gli attivi che devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime autorità, l'ISVAP adotta altresì i provvedimenti di vincolo delle singole attività patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con le modalità di cui all'articolo 224.
2. L'ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di solvibilità ed è posta in essere da un'impresa di assicurazione extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall'ISVAP anche per le attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli altri Stati membri, l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 222 spetta all'ISVAP. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l'impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorità può essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando nell'adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilità per il complesso delle attività esercitate dalle sedi secondarie dell'impresa di assicurazione extracomunitaria è sottoposto al controllo esclusivo dell'autorità di vigilanza di un altro Stato membro, per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 224 sui beni posseduti dall'impresa nel territorio della Repubblica la medesima autorità può avvalersi della cooperazione dell'ISVAP.
Art. 227
Misure in caso di situazione di solvibilità corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui all'articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l'ISVAP richiede all'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che l'impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilità corretta e per garantire la solvibilità futura.
2. L'impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione controllate o partecipate.
3. L'ISVAP, ai fini dell'approvazione, può indicare le misure integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione di solvibilità corretta.
4. L'ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di solvibilità corretta, richiede all'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la deficienza della situazione di solvibilità corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all'esito dell'intervento richiesto dall'ISVAP, permane una situazione di solvibilità corretta gravemente deficitaria nei confronti dell'impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di risanamento di cui al capo II.
Art. 228
Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante
1. L'ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilità dell'impresa controllante di cui all'articolo 218, ritiene che la solvibilità di un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, è compromessa o rischia di esserlo, richiede all'impresa di assicurazione o all'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo di presentare un programma di intervento atto a garantire la solvibilità, anche futura, dell'impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilità in capo all'impresa controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1, l'ISVAP, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, può:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione di cui all'articolo 215, nonchè le operazioni tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e le imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e c), legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero distribuibili alla controllante in un'apposita riserva di patrimonio netto.
Capo II
MISURE DI RISANAMENTO
Art. 229
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L'ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, può disporre la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano necessari per rendere la gestione dell'impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, è preceduto dalla contestazione delle violazioni accertate e può essere disposto decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
Art. 230
Commissario per la gestione provvisoria
1. L'ISVAP può disporre, quando ricorrono i presupposti per l'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 231 e concorrano ragioni di assoluta urgenza, che uno o più commissari assumano i poteri di amministrazione dell'impresa. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non può avere durata superiore a due mesi. L'ISVAP può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1 dell'articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 233, i commi 3, 4 e 8 dell'articolo 234, i commi 1 e 2 dell'articolo 235, il comma 1 dell'articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi dell'articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei commissari straordinari fino all'insediamento degli organi straordinari. In tal caso si applica l'articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai commissari con le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 231
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'impresa quando:
a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dell'impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento può essere richiesto all'ISVAP dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria dell'impresa con istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
2. La proposta è preceduta dalla contestazione degli addebiti da parte dell'ISVAP, con assegnazione all'impresa di un termine congruo per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento di cui all'articolo 235, comma 1.
5. L'amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il decreto preveda un termine più breve o che l'ISVAP ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura può essere prorogata, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive per un periodo non superiore a dodici mesi.
Art. 232
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2. L'ISVAP informa prontamente le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di un provvedimento di gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito della comunicazione all'ISVAP e senza necessità di ulteriori adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne subordini l'applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali sono state adottate dall'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.
Art. 233
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'impresa ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell'interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 234
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione dell'impresa. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e ad amministrare l'impresa nell'interesse degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione dell'esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell'ISVAP. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o stabiliti dall'ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con l'insediamento ai sensi dell'articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli adempimenti di cui all'articolo 236.
4. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione dell'impresa. I componenti degli organi straordinari sono personalmente responsabili per l'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'ISVAP per la realizzazione di piani di risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami di azienda o di partecipazioni in altre società.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e contro il direttore generale, la società di revisione e l'attuario revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità, riferendone periodicamente all'ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono, nell'interesse della procedura, sostituire la società di revisione e l'attuario da essa nominato, nonchè l'attuario incaricato nei rami vita e l'attuario incaricato nel ramo dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata residua dell'incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi. Il nuovo incarico può avere durata massima fino al termine dell'amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell'articolo 231, comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell'organo convocato.
8. Quando i commissari siano più d'uno, essi decidono a maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi. è consentita la delega di poteri, anche per categorie di operazioni, a uno o più commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei componenti in carica ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 235
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle consegne, i commissari provvedono d'autorità ad insediarsi, con l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all'articolo 230 assume la gestione dell'impresa ed esegue le consegne ai commissari straordinari secondo le modalità indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla base delle informazioni disponibili. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. è comunque esclusa ogni distribuzione di utili.
Art. 236
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li trasmettono all'ISVAP.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio dell'amministrazione straordinaria è protratta ad ogni effetto di legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un progetto di bilancio che viene presentato all'ISVAP, per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni, provvedono perchè siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi con funzioni di amministrazione prendono in consegna l'azienda dai commissari secondo le modalità previste dall'articolo 235, comma 1.
Art. 237
Adempimenti in materia di pubblicità
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione straordinaria è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina, sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a cura dell'ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresì pubblicati, a cura dell'ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari straordinari depositano l'atto di nomina per l'iscrizione nel registro delle imprese.
4. L'ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro dell'adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di un'impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica, può provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione sono specificati l'autorità che ha emesso il provvedimento, l'autorità cui è possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell'eventuale amministratore straordinario.
Art. 238
Esclusività delle procedure di risanamento
1. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica il titolo III della legge fallimentare.
2. All'impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica l'articolo 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto che i soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno all'impresa ovvero ad una o più società controllate, l'organo con funzioni di controllo o i soci che il codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono denunciare i fatti all'ISVAP. L'ISVAP decide, con provvedimento motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Art. 239
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli organi di amministrazione dell'impresa di appartenenza. Allo stesso modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione abbia insediato succursali in altri Stati membri, l'ISVAP coordina le proprie funzioni con quelle delle autorità di tali Stati. I commissari collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Capo III
DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
Art. 240
Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione decade dall'autorizzazione quando:
a) non dà inizio all'attività entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all'autorizzazione;
c) non esercita l'attività per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l'intero portafoglio ad altra impresa di assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della società.
Qualora l'impresa non abbia dato inizio all'attività entro i primi dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su richiesta dell'impresa interessata, l'ISVAP può consentire un limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l'inattività, la rinuncia o la cessazione dell'attività riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l'impresa di assicurazione è stata autorizzata, la decadenza concerne esclusivamente tali rami.
3. L'ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la decadenza dall'autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei rami esercitati, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento è comunicato dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L'impresa di assicurazione limita l'attività alla gestione dei contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o più rami di attività.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno durata superiore all'anno il contraente può recedere, mediante comunicazione scritta all'impresa, con effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla pubblicazione del provvedimento di decadenza.
6. Se la decadenza dall'autorizzazione consegue al verificarsi delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'ISVAP, quando ricorrono le condizioni previste all'articolo 245, non adotta il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attività produttive la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell'impresa di assicurazione, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.
Art. 241
Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l'ISVAP del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L'ISVAP, verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti con il regolamento del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'ISVAP propone al Ministro delle attività produttive l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all'ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell'ISVAP sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l'ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonchè dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.
Art. 242
Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione
1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività;
b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa;
c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'ISVAP ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attività produttive sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'ISVAP alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.
Art. 243
Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo
1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 242.
2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.
3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.
4. L'ISVAP può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.
Art. 244
Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione
1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.
Capo IV
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Art. 245.
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.
2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'ISVAP, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attività produttive e la proposta dell'ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonchè di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'ISVAP, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.
6. L'ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Art. 246
Organi della procedura
1. L'ISVAP nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.
2. L'ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.
3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 247
Adempimenti in materia di pubblicità
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell'ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.
2. L'ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale, su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'ISVAP e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'ISVAP, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249
Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione nè, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare.
Art. 250
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall'ISVAP. Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.
3. L'ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell'ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all'ISVAP una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP, con regolamento, sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione e l'attuario revisore, nonchè dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministro delle attività produttive, ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.
Art. 251
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell'ISVAP.
2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.
2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. è onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale del luogo dove ha sede legale l'impresa mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento.
3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.
4. L'ISVAP può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'ISVAP l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. è accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'ISVAP, nella cancelleria del tribunale del luogo ove l'impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.
Art. 253
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.
2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonchè i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.
5. L'ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.
Art. 254
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.
2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
Art. 255
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.
Art. 256
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.
Art. 257
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonchè beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.
5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP.
Art. 258
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'ISVAP. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonchè l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorchè assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorchè assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorchè assistite da privilegio o ipoteca.
Art. 259
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l'articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l'articolo 1931 del codice civile.
Art. 260
Ripartizione dell'attivo
1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
Art. 261
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo e prima dell'ultimo riparto ai creditori, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, all'ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale.
2. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino. L'ISVAP può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in conformità di quanto previsto dall'articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate nei modi stabiliti dall'ISVAP per il successivo versamento agli aventi diritto, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 260, comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali relative alla cancellazione della società e al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura è subordinata all'esecuzione di accantonamenti o all'acquisizione di garanzie ai sensi dell'articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attività connesse ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 233, il comma 8 dell'articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell'articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell'articolo 257, commi 2 e 3, i commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il cessionario.
Art. 262
Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero l'impresa ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, della legge fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede legale. La proposta di concordato è autorizzata dall'ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori sono depositati nella cancelleria del tribunale. L'ISVAP può stabilire altre forme di pubblicità.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del parere reso dall'ISVAP. La sentenza è pubblicata mediante deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'articolo 260.
7. Alla proposta di concordato e all'intervento nella procedura in qualità di assuntore del concordato medesimo è legittimata, previa autorizzazione del Ministro delle attività produttive, la CONSAP.
Art. 263
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l'assistenza del comitato di sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le direttive che sono stabilite dall'ISVAP in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l'assemblea dei soci perchè sia deliberata la modifica dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione all'attività assicurativa o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la cancellazione della società e il deposito dei libri sociali previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.
3. Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare.
Art. 264
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere
1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta è disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Art. 265
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, dispone la liquidazione coatta dell'impresa che esercita l'attività di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attività da liquidare l'ISVAP procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i commissari possono chiedere all'ISVAP, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare.
Capo V
RESPONSABILITÀ PER ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO
Art. 266
Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, viene sentito l'ISVAP, che ha facoltà di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dall'ISVAP di aggiornate informazioni sulla situazione dell'impresa, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'autorità giudiziaria all'ISVAP. A tal fine l'ISVAP può proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo VI
EFFETTI DELLE MISURE DI RISANAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ADOTTATE DA ALTRI STATI MEMBRI
Art. 267
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l'impresa di assicurazione sorti in Italia;
b) i contratti stipulati con l'impresa di assicurazione che danno diritto all'utilizzo o all'acquisto di un bene immobile situato nel territorio della Repubblica;
c) i diritti dell'impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, che richiedono un'iscrizione in un pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente all'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, per effetto dei quali l'impresa di assicurazione disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti all'iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l'iscrizione in un registro pubblico o l'immissione in un sistema di deposito accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente, l'immobile è situato nel territorio della Repubblica, i pubblici registri della nave o dell'aeromobile ovvero il registro o il sistema di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 268
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati, di proprietà dell'impresa di assicurazione che si trovano nel territorio della Repubblica.
2. è assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di nullità, annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 269
Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà, allorchè il bene si trovi, al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia verificata prima dell'adozione dei provvedimenti stessi, non costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che l'acquirente ne acquisti la proprietà dietro pagamento o adempimento delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 270
Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione
1. L'adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione secondo quanto previsto dall'articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla legislazione dello Stato membro dell'impresa nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 271
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonchè ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.
Art. 272
Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli
1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.
Art. 273
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonchè di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.
Art. 274
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonchè ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
Capo VII
DISPOSIZIONI SUL RISANAMENTO E SULLA LIQUIDAZIONE NEL GRUPPO ASSICURATIVO
Art. 275
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente titolo.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 231, può essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP;
b) una delle società del gruppo assicurativo sia stata sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa, dell'amministrazione straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonchè quando sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione e possa essere alterato in modo grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attività produttive, salvo che sia prescritto un termine più breve dal provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata. In casi eccezionali la procedura può essere prorogata per un periodo non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ISVAP, possono revocare o sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa autorizzazione dell'ISVAP sentiti i cessati amministratori della società, l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle società appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
Art. 276
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'articolo 245, può essere disposta quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività di direzione e di coordinamento per l'esecuzione delle istruzioni di vigilanza impartite dall'ISVAP siano di eccezionale gravità.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro delle imprese una relazione sulla situazione contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L'ISVAP può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Art. 277
Amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del presente titolo. L'amministrazione straordinaria può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione, la procedura si converte in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Quando le società del gruppo da sottoporre all'amministrazione straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento è adottato sentita l'autorità che esercita la vigilanza, alla quale, in caso di urgenza, potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria delle società del gruppo è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo.
Art. 278
Liquidazione coatta amministrativa delle società del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, alle società del gruppo si applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la disciplina del capo IV. La liquidazione coatta può essere richiesta all'ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso società del gruppo siano in corso il fallimento, la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società è soggetta alla procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la trasmissione degli atti all'ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dall'ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 276, comma 5.
Art. 279
Procedure proprie delle singole società del gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione all'ISVAP a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano l'ISVAP di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la società del gruppo non è soggetta alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
Art. 280
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di società appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della qualità di commissario di altra società del gruppo, ne dà notizia agli altri commissari, ove esistano, nonchè al comitato di sorveglianza e all'ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, l'ISVAP può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall'ISVAP in base ai criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle società. Le indennità sono determinate valutando in modo complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Art. 281
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione revocatoria prevista dall'articolo 276, comma 5, nonchè per tutte le controversie fra le società del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle società del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede a Roma.
Art. 282
Gruppi e società non iscritte all'albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si applicano anche nei confronti dei gruppi e delle società per i quali, pur non essendo intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo dei gruppi assicurativi.ù
TITOLO XVII
SISTEMI DI INDENNIZZO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI
Art. 283
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonchè per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, nonchè per i danni alle cose. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento è dovuto, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all'articolo 128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno è risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui all'articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato, del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a). L'impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile.
Art. 284
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. Si applica l'articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attività produttive autorizza, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nonchè la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
4-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea.
Capo II
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL'IMPRESA DESIGNATA
Art. 286
Liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'articolo 283, comma 1, lettere a), b), c) e d), è effettuata a cura di un'impresa designata dall'ISVAP secondo quanto previsto nel regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive. L'impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell'articolo 292, sono rimborsate dalla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo di garanzia per le vittime della strada, soggette all'approvazione del Ministro delle attività produttive su proposta dell'ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l'attività oggetto delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o particolare dalla CONSAP.
Art. 287
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata ed alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.
3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all'articolo 283, comma 1, lettera b), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione.
Art. 288
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate dall'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti dell'impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Art. 289
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290
Prescrizione dell'azione
1. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
2. L'azione che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa designata, nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), è proponibile fino a che non sia prescritta l'azione nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta.
Art. 291
Pluralità di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza del limite di risarcibilità rispettivamente indicato dai commi 3 o 4 dell'articolo 283.
2. L'impresa designata che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione, quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione designata e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice di procedura civile. L'impresa di assicurazione designata può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Art. 292
Diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata
1. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonchè degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Capo III
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DEL COMMISSARIO DELL'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA
Art. 293
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta
1. Il commissario dell'impresa in liquidazione può essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonchè di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale è stato pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Art. 294
Esercizio dell'azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche se sia stata precedentemente inviata all'impresa posta in liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento può essere proposta nei confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della strada. La CONSAP - Fondo di garanzia delle vittime della strada può intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta è pubblicato prima della formazione del giudicato, si applica l'articolo 289, comma 1.
Art. 295
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.
Capo IV
LIQUIDAZIONE DEI DANNI A CURA DELL'ORGANISMO DI INDENNIZZO ITALIANO
Art. 296
Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo italiano.
2. L'Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue funzioni può avvalersi dell'Ufficio centrale italiano secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.
2-bis. La CONSAP ha il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009. L'accordo è notificato immediatamente alla Commissione europea.
Art. 297
Ambito di intervento dell'Organismo di indennizzo italiano
1. L'Organismo di indennizzo italiano è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.
Art. 298
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, commi 1, lettera a), e 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento, se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
2. L'Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.
3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo italiano è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. L'Organismo di indennizzo italiano non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste dal regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, che dà attuazione al presente titolo.
5. L'Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all'organismo di indennizzo.
6. L'Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro, se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro.
7. L'organismo di indennizzo italiano cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
Art. 299
Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 298, acquisisce un credito, nei confronti dell'Organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla liquidazione del danno, nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo italiano è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L'Organismo di indennizzo italiano è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. L'impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo italiano di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'organismo di indennizzo estero abbia omesso di informare l'impresa di assicurazione italiana di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi diritto.
Art. 300
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall'articolo 297, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonchè il Fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. L'Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.
3. L'Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonchè delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 300, comma 3, nei seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 292.
Capo V
SISTEMA DI INDENNIZZO DEI DANNI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
Art. 302
Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell'esercizio dell'attività venatoria per i quali vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:
a) l'esercente l'attività venatoria non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
c) l'esercente l'attività venatoria sia assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al venti per cento. Nel caso di cui alla lettera), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore all'importo di euro cinquecento. La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di convivente a carico e la percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina l'esercizio dell'attività venatoria.
Art. 303
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, dalla CONSAP con l'assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonchè la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità venatoria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal comitato di gestione del fondo.
Art. 304
Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti all'articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei confronti del responsabile del danno per il recupero dell'indennizzo pagato, nonchè degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all'articolo 302, comma 1, lettera c), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il danno è surrogato, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati all'articolo 258, comma 4, lettera a).
TITOLO XVIII
SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI
Capo I
ABUSIVISMO
Art. 305
Attività abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'ISVAP richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.
5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.
Art. 306
Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto dell'accesso ai locali o con il diniego all'ordine di esibizione della documentazione concernente l'attività assicurativa o riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa, che viene opposto ai funzionari dell'ISVAP incaricati di accertare i fatti che possono configurare una violazione dell'articolo 305, è punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell'ISVAP ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 307
Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'ISVAP può avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 1 sono comunicati all'ISVAP.
Art. 308
Abuso di denominazione assicurativa
1. L'uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività assicurativa o riassicurativa è vietato ai soggetti diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all'esercizio dell'attività di assicurazione o di riassicurazione.
2. L'uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa, riassicurativa o di attività peritale è vietato a soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 109 o nel ruolo dei periti di assicurazione di cui all'articolo 156.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
Capo II
IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
Art. 309
Attività oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. Le mutue assicuratrici di cui all'articolo 52 che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.
Art. 310
Condizioni di esercizio
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31, commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 49, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Art. 311
Assetti proprietari
1. L'omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71 e 80 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 70, comma 1, e nel caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74, comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
Art. 312
Vigilanza supplementare
1. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 213 o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. L'omissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. Se l'omissione riguarda un'operazione da cui può derivare pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L'incompletezza o l'erroneità della comunicazione preventiva sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
3. L'omissione della comunicazione periodica successiva di cui all'articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quindicimila. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Capo III
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI
Art. 313
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 131 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
Art. 314
Rifiuto ed elusione dell'obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l'elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all'articolo 170 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro tremila.
Art. 315
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle disposizioni di attuazione la formulazione dell'offerta o la corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata comunicazione del diniego dell'offerta nel medesimo termine è punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell'offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte.
3. Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo rispetto al termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma, l'inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con le sanzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per cento.
Art. 316
Obblighi di comunicazione
1. L'omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L'incompletezza o l'erroneità delle comunicazioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto imputabile al danneggiato.
Art. 317
Altre violazioni
1. L'inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148, comma 11, o delle relative norme di attuazione, è punita, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro settemilacinquecento.
2. L'inosservanza dell'obbligo di consegna del contrassegno o del certificato di assicurazione o dell'attestazione sullo stato del rischio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
3. L'inosservanza della disposizione di cui all'articolo 151, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro seimila.
Capo IV
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL'ASSICURATO
Art. 318
Pubblicità di prodotti assicurativi
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 182, commi 1 e 3, o delle relative norme di attuazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione dei provvedimenti cautelari e interditivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei provvedimenti interditivi adottati ai sensi dell'articolo 182, commi 4 e 5.
Art. 319
Regole di comportamento
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 183 o delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione riguarda prodotti assicurativi di cui all'articolo 2, comma 1, ad eccezione del ramo VI, o all'articolo 2, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interditivi e cautelari adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Art. 320
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui all'articolo 185 prima della conclusione del contratto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro venticinquemila.
Capo V
DOVERI NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA
Art. 321
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti organi delle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1 e 3.
3. L'ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia richiesta l'iscrizione al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 322
Doveri della società di revisione
1. I legali rappresentanti della società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono segnalati dall'ISVAP alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del testo unico dell'intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione è disposta nei confronti dei legali rappresentanti delle società di revisione che sono incaricate dalle società che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati.
Art. 323
Doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato
1. All'attuario incaricato dalla società di revisione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. All'attuario incaricato da un'impresa di assicurazione che omette le comunicazioni previste dall'articolo 31 o dall'articolo 34 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro ventimila.
3. L'Ordine degli attuari informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare gravità l'ISVAP può disporre la revoca dell'incarico.
Capo VI
INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE
Art. 324.
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121, 131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro di cui all'articolo 109 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell'illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
Capo VII
DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO
Art. 325
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la violazione è stata commessa da propri dipendenti o collaboratori, con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la sanzione è comminata al dipendente o al collaboratore alla cui azione o omissione è imputabile l'infrazione. L'impresa e l'intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l'autore della violazione nel caso in cui l'inosservanza sia stata posta in essere da soggetti ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 326
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. L'ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e 149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura può essere sospesa dall'ISVAP fino a novanta giorni qualora l'impresa dimostri che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l'impresa abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 328, comma 1, entro i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o nei casi in cui tale facoltà non è prevista, possono proporre, nel termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attività produttive, è composta da un magistrato, anche in pensione, con qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo, anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero delle attività produttive ed un dirigente dell'ISVAP. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile per una sola volta. è stabilita con regolamento del Ministro delle attività produttive, nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilità dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l'ISVAP, che provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei componenti.
5. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, la Commissione consultiva può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro delle attività produttive la proposta motivata di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche all'eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose ed all'adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attività produttive, sulle risultanze della proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell'ISVAP in assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che viene successivamente comunicato dall'ISVAP alle parti del procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono notificati anche all'ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP. Il Ministero delle attività produttive, su richiesta dell'ISVAP, tenuto conto della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
Art. 327
Pluralità di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate più violazioni della stessa disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le quali sia prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, attraverso una pluralità di azioni od omissioni la cui reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione dell'organizzazione dell'impresa o dell'intermediario, l'ISVAP provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto all'articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel caso ritenga di avvalersi di tale facoltà.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma 1, deve darne comunicazione all'ISVAP, entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalità, caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude l'esercizio della facoltà di estinguere le violazioni con il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, nei casi in cui ciò sia consentito dall'articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto dall'articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l'applicazione della sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue secondo quanto previsto all'articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facoltà prevista dal comma 2, l'ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti alla parte del procedimento. L'adozione delle misure correttive secondo le modalità e le caratteristiche indicate nella comunicazione all'ISVAP rende applicabile un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle violazioni della medesima disposizione, che sarà determinata in misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall'ISVAP non precludono l'applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito delle verifiche effettuate dall'ISVAP, la parte può presentare osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell'ISVAP sulle misure correttive adottate. In ogni caso l'ISVAP trasmette alla Commissione consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della sanzione sostitutiva.
Art. 328
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4, 308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui è consentita la facoltà di estinguere il procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari all'importo dell'oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con regolamento le modalità, i termini di pagamento e le misure per la riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al capo IV sono versate alla Consap S.p.A. - Gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada.
Capo VIII
DESTINATARI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO
Art. 329
Intermediari e periti assicurativi
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio della loro attività, anche nei casi puniti ai sensi dell'articolo 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravità dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, è disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura è disposta per fatti di particolare gravità. La radiazione è disposta per fatti di eccezionale gravità e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330
Destinatari delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attività in forma societaria la radiazione comporta altresì la cancellazione della società nei casi di particolare gravità o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
Art. 331
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia è istituito presso l'ISVAP ed è composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia può essere costituito in più sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestività nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilità ed il compenso dei componenti, che è posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facoltà di reclamo di cui al comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia può disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.
TITOLO XIX
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Art. 332
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla formazione del reddito imponibile della società nell'esercizio e nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene, fra l'altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 già iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
Art. 333
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste dall'articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in misura fissa.
2. La relativa spesa è posta a carico dell'impresa.
Art. 334
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo.
3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
Capo II
CONTRIBUTI DI VIGILANZA
Art. 335
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all'ISVAP un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell'albo di cui all'articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo;
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell'albo di cui all'articolo 59, comma 4;
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione V dell'albo di cui all'articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza è commisurato ad un importo non superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte ed al netto di un'aliquota per oneri di gestione calcolata dall'ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati risultanti dai bilanci dell'esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di assicurazione è commisurato all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sulle imprese. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
5. Il contributo è versato direttamente all'ISVAP entro il 31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio di previsione. L'eventuale residuo confluisce nell'avanzo di amministrazione e viene considerato nell'ambito del fabbisogno per l'esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 336
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non è deducibile dal reddito dell'intermediario.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. Si applica l'articolo 335, commi 5 e 6. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
Art. 337
Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione all'ISVAP.
4. L'attestazione relativa al pagamento è comunicata all'ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all'articolo 335, comma 6.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 338
Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione I dell'albo previsto dall'articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione II dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma 5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono iscritte di diritto nella sezione III dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella sezione IV dell'albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di stabilimento previsto dall'articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti decreti hanno conservato l'autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell'articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono iscritte di diritto nell'elenco delle imprese in regime di prestazione di servizi previsto dall'articolo 26.
Art. 339
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, già tenute a cedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti, provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura delle riserve tecniche limitatamente all'importo che si ottiene deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate anteriormente alla cessazione dell'obbligo. Restano fermi gli effetti delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
Art. 340
Margine di solvibilità disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell'impresa che esercita i rami vita, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri dell'impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l'impresa presenta una relazione, redatta e sottoscritta dall'attuario incaricato, che convalidi la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della possibilità di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del periodo transitorio.
Art. 341
Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all'articolo 252 si applicano alle imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni coatte, intervenute in data anteriore all'entrata in vigore dei medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2 e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 342
Partecipazioni già autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni qualificate o di controllo già consentite in applicazione dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Art. 343
Intermediari già iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2, previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall'Albo degli agenti di assicurazione o dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un provvedimento disciplinare definitivo. L'iscrizione, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, è subordinata all'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile di cui all'articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979, n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i requisiti per l'iscrizione di diritto rispettivamente all'albo degli agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di riassicurazione hanno titolo per l'iscrizione nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, se il periodo richiesto è completato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
4. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono iscriversi, con le modalità stabilite all'articolo 109, comma 4, nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici mesi. In pendenza del termine per l'iscrizione essi possono continuare ad esercitare l'attività precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all'articolo 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.
Art. 344
Periti di assicurazione già iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l'attività di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto dall'articolo 156.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 345
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a., di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, limitatamente alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarietà nazionale per la riassicurazione dei rischi agricoli istituito presso l'ISMEA dall'articolo 127 delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo della prestazione non superi il valore medio delle spese funerarie determinato nella misura di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
f) le società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, a sua volta modificata dall'articolo 9 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge 12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. è sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del presente codice per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente codice le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della garanzia dello Stato.
3. Le società di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili. Qualora le medesime società stipulino contratti di assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
Art. 346
Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attività assicurativa nel ramo assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in qualità di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l'attività di assistenza effettuata da un soggetto residente o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a condizione che l'attività stessa risulti limitata alle seguenti prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all'officina più vicina o più idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino, dal quale sia possibile proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche nel caso in cui l'incidente od il guasto siano avvenuti all'estero ed il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi riceve l'assistenza è membro, che fornisce la prestazione in base ad un accordo di reciprocità con l'organismo nazionale, su semplice presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun compenso aggiuntivo.
3. L'attività di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se effettuata da un'impresa di assicurazione, costituisce prestazione assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 5, può essere fornita solo da imprese autorizzate al ramo 18.
4. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e VIII, relative all'impresa di assicurazione che esercita unicamente l'attività di assistenza, allorchè l'attività comporti soltanto prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale puramente locale e l'importo complessivo annuale dei ricavi non superi duecentomila euro.
Art. 347
Potestà legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attività produttive e all'ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice, i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l'adozione di provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, all'approvazione delle modificazioni statutarie e all'approvazione delle operazioni di trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o scissione, l'ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all'ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
Art. 348
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all'obbligo di limitazione dell'oggetto sociale all'esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività, di cui all'articolo 11, comma 2, è consentito l'esercizio congiunto dei rami vita e danni alle imprese a ciò autorizzate alla data del 15 marzo 1979.
2. L'impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i rami vita e danni ha l'obbligo di tenere, per ciascuna delle due attività, una gestione distinta. L'ISVAP stabilisce, con regolamento, i criteri e le modalità di rappresentazione della gestione separata, prevedendo l'obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali è attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilità del margine di solvibilità richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di solvibilità, specifici di ciascuna attività, al margine di solvibilità della corrispondente gestione.
3. L'impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 può, previa autorizzazione dell'ISVAP, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel margine di solvibilità disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente uno o più rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libertà di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del rilascio dell'autorizzazione.
Art. 349
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo III che sono individuate dall'ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente che attesti che l'impresa dispone del margine di solvibilità calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso l'impresa capogruppo è iscritta all'albo di cui all'articolo 85 con la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Art. 350
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo II del titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall'ISVAP a norma del capo VI del titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). - 1. L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni private.
2. L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sull'attività svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell'ISVAP è soggetto al controllo della Corte dei conti.».
2. Nell'articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo determinato ai sensi dell'articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito complessivo derivante dai contributi di vigilanza».
3. Nell'articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private».
4. Nell'articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni private». Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze».
5. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). - 1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56 si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.».
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 89, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
8. Nel comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni private».
9. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, è sostituito dal seguente: «5. è eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall'ISVAP con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonchè specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.».
10. Nel comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1 e 2, del presente decreto, nonchè quelle previste agli articoli 23, comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come modificati dall'articolo 80 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 36 del codice delle assicurazioni private».
11. Nel comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall'articolo 79 del presente decreto, nonchè quella prevista all'articolo 34 del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37 del codice delle assicurazioni private».
12. Nel comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 3, del codice delle assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
13. Nel comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
14. Nel comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole: «all'articolo 6, comma 1, lettera c), del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
Art. 352
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell'articolo 120 del codice per la protezione dei dati personali le parole: «dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private».
2. Nell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private». Nell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del codice delle assicurazioni private».
3. Nell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicurazioni private».
4. Nell'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il codice delle assicurazioni private».
5. Nell'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
7. Nell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n. 243.
Art. 353
Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private
1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti). - 1. Le assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono soggette all'imposta sui premi nella misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati, insieme al rischio della responsabilità civile, anche altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate all'impresa assicuratrice dall'assicurato o dal danneggiato o loro aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto transattivo e anche se comprensive, oltre che dell'indennizzo, di spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla polizza si applicano le disposizioni dell'articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, nonchè quelli inerenti i rapporti fra CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta indiretta sugli affari e dalle formalità della registrazione.».
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserita la voce: «assicurazioni assistenza» ed è prevista un'aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l'articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Sostituzione dell'impresa nella coassicurazione). - 1. Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di coassicurazione non è dovuta nuovamente l'imposta in relazione al premio ceduto all'assicuratore subentrante.».
4. Dopo l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da imprese che operano in libera prestazione di servizi). - 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante fiscale ai fini del pagamento dell'imposta prevista dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma e all'ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi con l'indicazione per ciascuno di essi delle generalità del contraente, del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di scadenza, della natura del rischio assicurato, dell'ammontare del premio o delle rate di premio incassate, dell'aliquota di imposta e dell'ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda dell'aliquota d'imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il rappresentante corrisponde l'imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste dagli articoli 12, 24 e 28».
5. Dopo l'articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in coassicurazione comunitaria). - 1. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della Repubblica, è tenuta al pagamento dell'imposta di cui alla presente legge sull'importo globale del premio e degli accessori applicato al contratto stipulato con le modalità ed alle condizioni previste per la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L'impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario, se non è stabilita nel territorio della Repubblica, è tenuta a nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta di cui al comma 1.».
Capo V
ABROGAZIONI
Art. 354
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
Art. 355
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Vedi anche:



